Sentenza del 03/02/2020 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014: l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione IVA relativa a fatture per sponsorizzazioni per ritenute operazioni soggettivamente fittizie, recuperando a tassazione circa €209.000 e applicando sanzioni. Le fatture erano emesse da M.A. s.r.l. ma l'attività effettiva sarebbe stata svolta dalla M.A.S. (società svizzera). La contribuente ha contestato sostenendo di non sapere e non poter sapere la fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso della F.L. s.r.l. ritenendo provata l'assenza di consapevolezza della contribuente. L'Agenzia ha appellato e la Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando integralmente la sentenza di primo grado: ha ritenuto provato che M.A. s.r.l. era sprovvista di personale, domiciliata presso un commercialista, che tutte le prestazioni erano riferibili alla M.A.S. svizzera, che mancava documentazione di qualsiasi accordo tra M.A. e M.A.S., che erano presenti contratti con errori formali e che erano stati effettuati versamenti significativi (anche su conto riconducibile all'amministratore della contribuente). In particolare, la Commissione ha ritenuto che la gravità e l'entità degli importi avrebbero richiesto adeguata diligenza da parte della contribuente, che invece è risultata colpevole di scarsa avvedutezza. Conseguentemente è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Normativa IVA (DPR 633/1972 e principi relativi alla detrazione IVA)
La detrazione IVA è esclusa per operazioni soggettivamente inesistenti o fittizie; l'Amministrazione può recuperare l'imposta detratta quando emerge che il documento fattura non corrisponde a una reale prestazione effettuata dal soggetto emittente.
Onere della prova (principi civili, art. 2697 c.c. e correlati principi probatori)
Il contribuente che invoca l'estraneità o l'ignoranza rispetto alla fittizietà deve fornire elementi idonei a dimostrare la sua diligente condotta. La mancanza di adeguati controlli contrattuali e societari può essere valutata come elemento contrario a detta prova.
Massime di principio
- La detrazione IVA è preclusa se emerge che le fatture sono emesse da un soggetto privo di struttura operativa e la prestazione è effettivamente fornita da altro soggetto (specialmente estero): occorre documentare rapporti contrattuali chiari tra fatturante e prestatore effettivo.
- In presenza di importi rilevanti il contribuente è tenuto a una diligenza rafforzata nella verifica del partner contrattuale: controlli minimi includono visura camerale, verifiche sulla struttura e titolarità della società, e richieste di documentazione aggiuntiva (contratti effettivi, prove di esecuzione della prestazione).
- Segnali di anomalia (red flags) che possono portare a ricostruzione della fittizietà: sede domiciliazione presso commercialista, assenza di personale e mezzi, pagamenti a conti personali o all'estero non riconducibili al soggetto fatturante, contratti con errori formali o incongruenze, e versamenti massivi orizzontali in un'unica annualità.
- La semplice affermazione di non conoscenza da parte del contribuente non è sufficiente: bisogna produrre documentazione e prove oggettive che dimostrino di aver adottato controlli e di non poter conoscere la fittizietà delle operazioni.
- Per consentire la detrazione dell'IVA su servizi apparentemente erogati da un soggetto nazionale ma concretamente svolti da un soggetto estero, è utile conservare e produrre elementi che dimostrino la legittimità dell'interposizione (es. contratti di mandato/agency tra fatturante e prestatore, corrispondenza commerciale, prove dell'effettiva esecuzione del servizio).
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