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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31950/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, emesso all'esito di controlli sulle movimentazioni bancarie di un contribuente che svolgeva attività di amministratore di condominio. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ritenuti percepiti come compensi per l'attività professionale, oltre a contestare anche il recupero dell'IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo non provata la natura reddituale di alcune somme accreditate sul conto personale e, quanto all'IRAP, la mancanza di prova di un'organizzazione autonoma complessa. Contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un motivo; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito della documentazione attestante la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, presentata ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito. In conseguenza di tale sopravvenienza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio restassero a definitivo carico delle parti che le avevano anticipate. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale e incidentale, ritenuti superati dall'estinzione del processo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia tributaria, la sopravvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia pendente, quando riferita all'atto impugnato e corredata dagli adempimenti richiesti, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando interviene una causa estintiva del processo che assorbe la lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale, perché ogni questione di merito resta superflua.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria è idonea a chiudere il giudizio anche in Cassazione, con regolazione delle spese secondo quanto disposto nel provvedimento estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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