Sentenza del 13/04/2015 n. 2133 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - IVA - Contratto di factoring - Retrocessione del credito - Qualifica - Applicabilità IVA - Applicabilità imposta di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione aveva recuperato l’imposta di registro, poiché la retrocessione dei crediti, attuata nell’ambito del factoring e senza passaggio di denaro, rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Di conseguenza, l’atto non è soggetto all’imposta di registro richiesta dall’Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il recupero dell’imposta di registro relativo a un atto di retrocessione di crediti effettuato in esecuzione di un contratto di factoring. La retrocessione consisteva nel ritrasferimento dei crediti dalla banca alla società, senza un autonomo passaggio di denaro. Secondo il ricorrente, l’operazione costituiva una prestazione di servizi finanziari rientrante nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. 633/1972 e, in quanto soggetta a IVA, non doveva essere assoggettata anche all’imposta di registro.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 2, n. 3
Le operazioni finanziarie, comprese quelle relative a crediti, possono costituire prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. La retrocessione dei crediti eseguita in attuazione di un contratto di factoring è stata ricondotta a tale categoria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2
La disposizione contribuisce a delimitare le operazioni rilevanti ai fini IVA e a distinguere le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi. Nel caso esaminato, l’operazione è stata qualificata come servizio finanziario e non come cessione autonoma soggetta a imposta di registro.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139/E del 17 novembre 2004
È richiamata quale prassi amministrativa in materia di trattamento IVA e di imposta di registro delle operazioni di factoring e di trasferimento o retrocessione dei crediti.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E dell’11 marzo 2011
È richiamata per sostenere l’inquadramento fiscale delle operazioni di retrocessione dei crediti nell’ambito del factoring e la loro rilevanza ai fini IVA.
Massime di principio
- Quando la retrocessione di crediti avviene nell’ambito di un contratto di factoring e rappresenta una fase funzionale dell’operazione finanziaria, deve essere valutata come prestazione di servizi finanziari rilevante ai fini IVA.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economica dell’operazione e dalla sua funzione nel rapporto di factoring, non soltanto dalla forma dell’atto denominato cessione o retrocessione.
- Se l’operazione è soggetta a IVA, in linea generale non trova applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale, salvo specifiche disposizioni o elementi che dimostrino la natura autonoma e diversa dell’atto.
- L’assenza di un autonomo passaggio di denaro nella retrocessione non esclude la rilevanza IVA: occorre verificare se il trasferimento costituisca l’esecuzione o la conclusione di un servizio finanziario già disciplinato dal contratto di factoring.
- Per contestare un avviso di liquidazione è essenziale documentare il contratto di factoring, la funzione della retrocessione, i flussi economici dell’operazione e la sua riconducibilità alle prestazioni finanziarie previste dalla normativa IVA e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
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