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Ordinanza

Ordinanza n. 518/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento -OMISSIS- adottato il 23 dicembre 2025 dall’ALER - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale anche in nome e per conto del Comune di Comune di Milano, Direzione Casa, AreaAssegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, conosciuto dal ricorrente in data 14 gennaio 2026, con il quale gli veniva comunicato il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di variazione della posizione nella graduatoria valida per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano di cui alla domanda di partecipazione -OMISSIS- all’Avviso 9500 - Piano 2024, ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017.

Giustizia amministrativa202601242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso amministrativo contro la variazione della posizione nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici del Comune di Milano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui ALER Milano, anche in nome e per conto del Comune di Milano, ha respinto il ricorso amministrativo proposto contro la variazione della sua posizione nella graduatoria relativa all’Avviso pubblico 9500 – Piano 2024 per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. La questione cautelare riguardava, in particolare, la prova della residenza di fatto nel territorio del Comune di Milano in epoca antecedente al 10 giugno 2014. Il ricorrente aveva indicato, quali elementi probatori, un contratto di lavoro come collaboratore domestico, l’ospitalità presso l’abitazione del fratello, una dichiarazione di residenza fittizia presso un’organizzazione non lucrativa e una certificazione del Centro per l’Impiego di Milano attestante l’iscrizione dal 30 gennaio 2009. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti utilmente collocati in graduatoria, controinteressati rispetto alla domanda di annullamento.

La decisione

Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati e ha autorizzato il ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., a procedere alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito Internet del Comune di Milano. La richiesta di pubblicazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova dell’avvenuta integrazione dovrà essere depositata entro dieci giorni dalla pubblicazione. Il Comune dovrà pubblicare il ricorso entro dieci giorni dalla richiesta e mantenerlo online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente, allo stato e a un primo sommario esame, una prova adeguata del requisito della residenza di fatto antecedente al 10 giugno 2014. Il contratto di lavoro non è stato ritenuto decisivo, poiché il ricorrente aveva dichiarato di pernottare spesso presso l’abitazione del datore di lavoro; l’ospitalità presso il fratello risultava limitata ai periodi in cui il ricorrente era libero; la dichiarazione di residenza fittizia presso l’organizzazione non lucrativa era successiva al periodo rilevante; l’iscrizione al Centro per l’Impiego non dimostrava una presenza continuativa nel territorio comunale. La sospensione dell’atto è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che il TAR ha esaminato e respinto.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell’ambito dell’integrazione del contraddittorio, l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.

  • Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    È richiamato quale disciplina regionale applicabile alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di più soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il giudice deve assicurare l’integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuabili; ove la notificazione individuale non sia praticabile, può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito istituzionale dell’amministrazione.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mera allegazione di rapporti lavorativi, ospitalità temporanea, iscrizione presso un centro per l’impiego o dichiarazioni anagrafiche successive non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la residenza di fatto continuativa in un determinato territorio durante il periodo temporalmente rilevante.
  • La valutazione cautelare del fumus boni iuris può fondarsi sulla verifica sommaria della consistenza degli elementi probatori prodotti: quando tali elementi non comprovano adeguatamente il presupposto sostanziale posto a fondamento della pretesa, la domanda di sospensione deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

Testo integrale

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