Cassazione Penale, Sentenza n. 47309/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza per: 1) manifesta illogicità della motivazione riguardo all'elemento psicologico, sostenendo che il Tribunale aveva escluso il dolo della ricettazione in base al prezzo e alle condizioni del telefono e tuttavia aveva ritenuto sussistente la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. senza spiegare quali indici di allarme fossero stati colpevolmente ignorati; 2) omissione di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) omissione e illogicità nella dosimetria della pena e nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il Tribunale aveva escluso il dolo della ricettazione ma non aveva spiegato quali elementi oggettivi avrebbero dovuto far sorgere il sospetto necessario per la configurazione della contravvenzione (colpa/imperizia). Per tale omissione motivazionale la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione. L'accoglimento del primo motivo ha reso superfluo l'esame degli altri motivi, pur rilevando la mancata motivazione sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (richiesta dalla difesa). In primo grado l'imputato era stato ritenuto responsabile della contravvenzione ex art. 712 c.p. e condannato a 300 euro di multa (pena sospesa), ma la Cassazione ha cassato tale decisione e disposto il rinvio.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen.
Norma che disciplina la contravvenzione relativa all'incauto acquisto: ai fini della sua configurabilità è necessario che l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che oggettivamente avrebbero dovuto far sorgere il sospetto circa la provenienza illecita del bene; il giudice deve indicare quali indici di allarme erano presenti e trascurati dall'acquirente
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; quando la difesa la invoca il giudice è tenuto a pronunciare e motivare specificamente in merito alla sua applicabilità
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione costituisce l'unico mezzo di impugnazione e può essere proposto per i motivi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi ammessi per il ricorso per cassazione; applicabile anche quando la sentenza pecuniaria è inappellabile
art. 569, commi primo e terzo, cod. proc. pen.
Regolamenta il ricorso per 'saltum' ed i limiti di motivazione per i rimedi straordinari; richiamata per chiarire l'estensione dei rimedi impugnatori
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di annullare con rinvio per vizi di motivazione, disciplina applicata per disporre il rinvio al giudice di merito in diversa composizione
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra ricettazione (delitto, anche a dolo eventuale) e contravvenzione per incauto acquisto: la prima richiede la rappresentazione del rischio della provenienza illecita; la seconda richiede che siano presenti elementi oggettivi che avrebbero dovuto suscitare il sospetto.
- Se il giudice ritiene di non configurare la ricettazione ma di applicare la contravvenzione, deve esplicitare quali "indici di allarme" oggettivi sono stati presenti e colpevolmente ignorati dall'acquirente; l'assenza di tale motivazione è vizio correggibile in Cassazione.
- Quando la difesa solleva la causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il giudice è obbligato a valutare e motivare espressamente tale questione; l'omessa valutazione può costituire motivo di annullamento.
- Nelle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria il ricorso per cassazione è spesso l'unico rimedio utile e può essere proposto per tutti i vizi di motivazione contemplati dall'art. 606 c.p.p.; pertanto la motivazione deve essere completa e coerente.
- La dosimetria della pena e l'esclusione delle circostanze attenuanti devono essere adeguatamente motivate; numeriche o arbitrarie quantificazioni senza ragionamento conducente possono essere censurate in sede di legittimità.
- In caso di dubbio tra dolo e colpa nella ricostruzione dell'elemento soggettivo, il principio di legalità e di obbligo motivazionale impone al giudice di chiarire quale elemento fattuale lo abbia portato a qualificare il fatto come contravvenzionale piuttosto che delittuoso.
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