Cassazione Civile, Ordinanza n. 26090/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
La curatela del fallimento di una società in nome collettivo aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto quanto alla mancata considerazione dell'IVA sugli acquisti; in appello la CTR Campania aveva confermato l'accoglimento, ritenendo provato, sulla base di 497 fatture di acquisto di materie prime (latte), sia il debito IVA sia il diritto alla detrazione, oltre all'inerenza dei costi rispetto all'attività di produzione di derivati del latte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe mal interpretato i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA. In sostanza, però, la censura mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, contestava in realtà la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla CTR, attività censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione e non come violazione di legge. La Corte ha inoltre osservato che la CTR aveva correttamente posto a carico della contribuente l'onere probatorio e aveva ritenuto assolto tale onere mediante la produzione delle fatture e la prova dell'inerenza dei costi. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina la rettifica dell'imposta IVA; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, perché il motivo è dichiarato inammissibile in quanto diretto a contestare la valutazione dei fatti.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude la violazione della norma sull'onere della prova, affermando che la CTR lo aveva correttamente posto a carico della contribuente e che tale onere risultava assolto con la produzione delle fatture e la dimostrazione dell'inerenza dei costi.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricognizione del fatto concreto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che neppure risultano rispettati i requisiti minimi per la deduzione del vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi.
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo valorizzato dalla CTR; la Corte ritiene che gli indici utilizzati non fossero privi della minima capacità rappresentativa idonea a sorreggere il convincimento del giudice di merito.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo per dare atto della proposta del relatore e della regolare costituzione del contraddittorio nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; tali censure attengono, semmai, al vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- L'erronea ricognizione della fattispecie concreta, fondata sul materiale probatorio acquisito, non integra di per sé violazione di legge quando la norma astratta sia stata correttamente interpretata; il sindacato di legittimità non può sostituirsi a quello di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie.
- In tema di IVA, il contribuente che invochi il diritto alla detrazione deve provare i relativi presupposti, ma l'onere probatorio può ritenersi assolto mediante documentazione idonea, come fatture di acquisto e prova dell'inerenza dei costi all'attività esercitata.
- Il ragionamento presuntivo del giudice di merito è censurabile solo se gli indici valorizzati siano del tutto privi di capacità rappresentativa; ove invece gli elementi acquisiti siano logicamente idonei a sorreggere la conclusione, la valutazione non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
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