Cassazione Civile, Ordinanza n. 14041/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'ufficio, all'esito di procedura DOCFA, ha rettificato il classamento di un immobile di proprietà della contribuente, passando dalla categoria A/4, classe 3, proposta dalla stessa contribuente, alla categoria A/2, classe 4. La Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva rigettato il ricorso originario della contribuente. In cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del sottoscrittore, lamentando violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973; (3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità in appello della difesa dell'Ufficio sulla disciplina applicabile al classamento; (4) violazione dei criteri ermeneutici per avere la CTR ritenuto che il primo giudice avesse applicato la legge n. 311/2004; (5) e (7) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per ritenuta sufficiente motivazione dell'avviso DOCFA; (6) motivazione apparente; (8) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto corretto il classamento in A/2 nonostante le osservazioni della perizia di parte; (9) omesso esame del fatto che l'immobile sarebbe un 'mezzanino', dato che avrebbe dovuto condurre alla categoria A/4. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente e sulla sufficienza della motivazione dell'avviso, ha ritenuto inammissibili o comunque infondati quelli sulla sottoscrizione e quelli diretti a sollecitare un riesame del merito e delle prove, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura sulla sottoscrizione dell'avviso, ha giudicato ammissibile la difesa dell'Agenzia in appello sulla corretta disciplina DOCFA, ha confermato che in caso di classamento DOCFA l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando i dati dichiarati dal contribuente non siano disattesi ma solo diversamente valutati, e ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito probatorio e tecnico sul classamento e sulla rendita. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte distingue tra errori di diritto/processuali e censure sul fatto; ribadisce che il motivo ex n. 5 non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o ritenuta insufficiente dalla parte.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; il vizio sussiste solo se il minimo costituzionale della motivazione non è rispettato.
art. 42 d.P.R. 600/1973
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
L'avviso è valido se sottoscritto dal direttore dell'ufficio; la questione della legittimità dell'accesso alla dirigenza è distinta da quella della legittimazione alla sottoscrizione.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Il divieto di nuove eccezioni/motivi in appello non impedisce di dedurre in secondo grado una diversa qualificazione giuridica della disciplina applicabile se resta fermo il thema decidendum originario.
art. 7 l. 212/2000
In caso di classamento DOCFA l'obbligo motivazionale è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando i dati dichiarati dal contribuente non siano disattesi ma solo diversamente valutati.
art. 1, comma 335, legge n. 311/2004
La disciplina della revisione del classamento per microzone è distinta da quella DOCFA e non può essere confusa con essa ai fini del controllo della motivazione.
art. 2 d.l. n. 16/1993
È richiamato come base normativa della procedura DOCFA, distinta dalle ipotesi di revisione del classamento di cui alla legge n. 311/2004.
d.m. n. 701/1994
È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA; la motivazione dell'atto va valutata con riferimento a tale procedura.
art. 115 c.p.c.
La censura che mira a contrapporre una diversa lettura delle prove non integra di per sé una violazione dell'art. 115 c.p.c., se in realtà si sollecita un nuovo esame del merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e il peso attribuito agli elementi istruttori sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo errori di diritto nei casi tipici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
Massime di principio
- In cassazione la denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale di argomentazione, oppure presenta contrasti irriducibili o incomprensibilità oggettiva; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta scarna o non persuasiva.
- Nei giudizi sul classamento catastale tramite procedura DOCFA, l'avviso è adeguatamente motivato quando indica i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, se l'Amministrazione non disattende i dati dichiarati dal contribuente ma li valuta tecnicamente in modo diverso.
- Le varie procedure di revisione/classamento catastale sono distinte tra loro e devono essere esaminate con riferimento alla disciplina specifica concretamente applicabile; non è corretto sovrapporre la disciplina DOCFA a quella della revisione per microzone o viceversa.
- La validità dell'avviso di accertamento dipende dalla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato dall'ordinamento; la questione della legittimità della nomina o dell'accesso alla dirigenza è distinta dalla legittimazione alla sottoscrizione dell'atto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o del loro peso probatorio, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non possono essere utilizzate per contestare il convincimento del giudice di merito sulla congruità tecnica di un classamento catastale, se ciò implica soltanto una diversa lettura del materiale istruttorio.
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