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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8439/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e per detenzione di armi. I motivi di ricorso erano: (1) violazione dell'art. 267, comma 2, c.p.p. e inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nell'autovettura di Andrea Esposito, per aver il GIP convalidato con unico provvedimento più decreti d'urgenza senza specifica motivazione per l'intercettazione ambientale; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, deducendo che gli elementi non dimostravano la responsabilità penale (in particolare la condotta di Andrea era limitata al recupero di un gommone e non prova di concorso nel traffico); (3) mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di traffico e la detenzione di armi, sostenendo che le armi fossero funzionali al medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando la sentenza di condanna. Sull'inutilizzabilità delle intercettazioni la Corte ha ritenuto legittima la convalida unica operata dal GIP poiché il giudice aveva esaminato il decreto e motivato, anche sinteticamente, la necessità delle intercettazioni ambientali; è stato inoltre richiamato che l'abitacolo dell'autovettura non costituisce luogo di privata dimora. Sul punto di merito relativo alla prova la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile: la sentenza di merito aveva valutato complessivamente i plurimi elementi (contatti tra Esposito Antonio e soggetti albanesi coinvolti, la circostanza che Andrea si recò con Ismaili Mehmet sul luogo del gommone e la fuga alla vista della Guardia di Finanza) idonei a sostenere la condanna. Quanto alla continuazione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo per il mancato riconoscimento dell'art. 81 c.p.: è stata valorizzata la distanza temporale tra gli eventi (20/11/2014 vs 5/2/2015) e richiamata la giurisprudenza secondo cui la continuazione richiede un "disegno criminoso" unitario previamente rappresentato e deliberato; la sola contiguità cronologica o identità del tipo di reato non basta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti; la condanna per traffico è stata pronunciata sulla base di tale disposizione

  • art. 267, comma 2, cod. proc. pen.

    Il richiamo riguarda la convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza: la Corte ha ritenuto che la convalida unica non sia di per sé invalida purché il GIP abbia esaminato il decreto e motivato anche la necessità delle intercettazioni ambientali

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Stabilisce i presupposti per il riconoscimento della continuazione tra reati: è necessaria l'identità del disegno criminoso, cioè una precedente rappresentazione e deliberazione unitaria delle condotte

  • Giurisprudenza consolidata (Sez.1, n. 15955/2016; Sez.1, n. 35806/2016)

    Richiami giurisprudenziali sul concetto di disegno criminoso e sull'onere del condannato che invoca la continuazione: occorrono elementi specifici e concreti, non basta la mera contiguità cronologica o l'identità del tipo di reato

Massime di principio

  • La convalida unica di più decreti d'urgenza non è automaticamente nulla: è decisivo che il GIP abbia effettivamente esaminato e motivato la necessità delle singole intercettazioni.
  • Le intercettazioni ambientali svolte in un'autovettura possono essere ritenute utilizzabili con una motivazione meno stringente rispetto al luogo di privata dimora, ma comunque richiedono che la necessità sia valutata e motivata dal giudice.
  • I motivi di ricorso formulati in modo generico e tesi a una rivalutazione globale delle prove sono spesso inammissibili: è necessario contestare specifici vizi di diritto o di motivazione.
  • Per il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) non è sufficiente la contiguità temporale o la similitudine dei reati; bisogna dimostrare un progetto criminoso unitario previamente rappresentato e deliberato.
  • Spetta al ricorrente che invoca la continuazione l'onere di allegare elementi concreti e specifici a sostegno della sua tesi, non la sola deduzione di abitualità delinquenziale.
  • Fatti indiziari quali contatti ripetuti con soggetti coinvolti nel traffico, la presenza in luoghi e tempi collegabili all'attività illecita e comportamenti come la fuga alla vista delle forze dell'ordine possono essere valorizzati per fondare responsabilità penali anche in assenza di prova diretta del concorso.

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