Sentenza del 25/01/2016 n. 418 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTE INDIRETTE - Successione e donazione - Trust - Imponibilità atto istitutivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione del vincolo mediante attribuzione di beni immobili al trust è stata ritenuta immediatamente imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006, poiché i beni sono destinati a beneficio di terzi. La pronuncia conferma l'orientamento della Corte di cassazione espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 3735, n. 3737 e n. 3886 del 2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni, nella componente relativa ai vincoli di destinazione, dell'attribuzione di beni immobili a un trust destinato a investire tali beni nell'interesse di terzi. La tesi contestata era che l'imposta potesse essere applicata solo al momento dell'effettivo trasferimento dei beni o dell'attribuzione definitiva ai beneficiari. La decisione afferma invece che la costituzione del vincolo di destinazione costituisce autonomo presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, del decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006
La costituzione di un vincolo di destinazione è assunta come autonomo presupposto impositivo.
La norma considera il vincolo di destinazione, anche quando realizzato mediante un trust, come fatto imponibile autonomo, senza dover attendere l'eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari.
Massime di principio
- Quando beni immobili sono trasferiti o destinati a un trust a beneficio di terzi, l'atto può essere soggetto immediatamente all'imposta sui vincoli di destinazione.
- Ai fini dell'imposizione, la costituzione del vincolo può essere sufficiente: non è necessariamente richiesto che i beneficiari ricevano già materialmente i beni o le utilità.
- La qualificazione fiscale dell'atto dipende dalla sua funzione sostanziale di destinazione dei beni a beneficio di terzi, non soltanto dalla forma giuridica utilizzata.
- In situazioni analoghe occorre verificare la disciplina vigente, la struttura concreta del trust, l'effettiva destinazione dei beni e l'eventuale giurisprudenza più recente, poiché l'applicazione dell'imposta può dipendere anche dall'evoluzione normativa e interpretativa.
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