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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18495/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un decreto dirigenziale che aveva irrogato una sanzione amministrativa di €1.150.000 (25% di €4.600.000) per aver effettuato trasferimenti in contanti oltre la soglia prevista senza il tramite di intermediari abilitati; contestazione sia sulla qualificazione dei singoli "trasferimenti" (se contare quattro traditio distinte o solo due "operazioni unitàrie") sia sulla quantificazione della sanzione (eccessività del 25%), nonché doglianze relative alla buona fede e all'efficacia del giudicato di una precedente sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le censure ad eccezione della seconda doglianza del secondo motivo: ha ritenuto che la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 90/2017 (che modifica il d.lgs. 231/2007, articolo 63) si applichi retroattivamente alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore quando risulti più favorevole (art. 69 del d.lgs. 231/2007 come novellato). Poiché, applicando la novella, il massimo edittale per i trasferimenti oltre €250.000 è pari a €250.000, la sanzione effettivamente irrogata (€1.150.000) supera il nuovo massimo edittale, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla quantificazione della sanzione e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per rideterminare la sanzione secondo il regime più favorevole introdotto dal d.lgs. 90/2017. Le altre doglianze (interpretazione del concetto di "trasferimento", buona fede, efficacia del giudicato) sono state respinte.

Norme richiamate

  • decreto legge n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991

    La norma sanziona i trasferimenti in contanti tra soggetti diversi oltre la soglia stabilita: la Corte conferma che ai fini dell'illecito è sufficiente la "traditio" materiale del denaro tra soggetti diversi (passaggio di mano), indipendentemente dalla titolarità giuridica finale o dalla liceità dell'operazione sottostante

  • decreto legislativo n. 231/2007

    art. 49 (soglia), art. 63, art. 69

    Art.63 disciplina la sanzione per trasferimenti in contanti; art.69 (come novellato) stabilisce che per violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 si applica la legge più favorevole, incluse le misure del pagamento in misura ridotta: la Cassazione ha ritenuto che questo renda applicabile il regime più favorevole introdotto dal d.lgs.90/2017

  • decreto legislativo n. 90/2017

    novella del d.lgs. 231/2007 (in particolare articolo 63 e articolo 69 come modificati)

    Ha introdotto una nuova quantificazione sanzionatoria (ad es. sanzione da €3.000 a €50.000, quintuplicata oltre €250.000) che, per effetto dell'art.69, può essere applicata retroattivamente se più favorevole rispetto alla previgente disciplina

  • legge n. 689/1981

    Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa: il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione entro i limiti edittali tenendo conto di gravità, recidiva, personalità; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • decreto legge n. 56/2004

    Ha modificato in passato l'originaria forbice sanzionatoria (introducendo il limite minimo dell'1%): citato per ricostruire l'evoluzione del regime sanzionatorio applicabile

Massime di principio

  • Ai fini dell'illecito antiriciclaggio previsto dall'art.1 d.l. 143/1991 la "traditio" materiale di denaro tra persone diverse è sufficiente: ogni passaggio di mano tra soggetti diversi può integrare la fattispecie sanzionabile, indipendentemente dalla successiva titolarità giuridica o dalla liceità dell'operazione sottostante
  • La quantificazione della sanzione spetta al giudice di merito entro i limiti edittali applicabili, valutando gravità, reiterazione e personalità del soggetto; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o di diritto
  • Se successivamente alla commissione della violazione viene emanata una disciplina sanzionatoria più favorevole (come dal d.lgs. 90/2017), questa può trovare applicazione retroattiva in base all'art.69 del d.lgs.231/2007: ciò può determinare l'annullamento/rideterminazione della sanzione già irrogata se essa eccede il nuovo massimo edittale
  • La buona fede come elemento soggettivo è questione di fatto e richiede specifici accertamenti probatori in sede di merito; in cassazione le censure generiche sulla buona fede sono inammissibili
  • Una sentenza passata in giudicato rileva solo se riguarda lo stesso fatto storico e la stessa fattispecie; diversità del fatto storico impedisce l'efficacia preclusiva del giudicato

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