Cassazione Civile, Sentenza n. 18495/2021 del 30/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un decreto dirigenziale che aveva irrogato una sanzione amministrativa di €1.150.000 (25% di €4.600.000) per aver effettuato trasferimenti in contanti oltre la soglia prevista senza il tramite di intermediari abilitati; contestazione sia sulla qualificazione dei singoli "trasferimenti" (se contare quattro traditio distinte o solo due "operazioni unitàrie") sia sulla quantificazione della sanzione (eccessività del 25%), nonché doglianze relative alla buona fede e all'efficacia del giudicato di una precedente sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le censure ad eccezione della seconda doglianza del secondo motivo: ha ritenuto che la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 90/2017 (che modifica il d.lgs. 231/2007, articolo 63) si applichi retroattivamente alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore quando risulti più favorevole (art. 69 del d.lgs. 231/2007 come novellato). Poiché, applicando la novella, il massimo edittale per i trasferimenti oltre €250.000 è pari a €250.000, la sanzione effettivamente irrogata (€1.150.000) supera il nuovo massimo edittale, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla quantificazione della sanzione e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per rideterminare la sanzione secondo il regime più favorevole introdotto dal d.lgs. 90/2017. Le altre doglianze (interpretazione del concetto di "trasferimento", buona fede, efficacia del giudicato) sono state respinte.
Norme richiamate
decreto legge n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991
La norma sanziona i trasferimenti in contanti tra soggetti diversi oltre la soglia stabilita: la Corte conferma che ai fini dell'illecito è sufficiente la "traditio" materiale del denaro tra soggetti diversi (passaggio di mano), indipendentemente dalla titolarità giuridica finale o dalla liceità dell'operazione sottostante
decreto legislativo n. 231/2007
art. 49 (soglia), art. 63, art. 69
Art.63 disciplina la sanzione per trasferimenti in contanti; art.69 (come novellato) stabilisce che per violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 si applica la legge più favorevole, incluse le misure del pagamento in misura ridotta: la Cassazione ha ritenuto che questo renda applicabile il regime più favorevole introdotto dal d.lgs.90/2017
decreto legislativo n. 90/2017
novella del d.lgs. 231/2007 (in particolare articolo 63 e articolo 69 come modificati)
Ha introdotto una nuova quantificazione sanzionatoria (ad es. sanzione da €3.000 a €50.000, quintuplicata oltre €250.000) che, per effetto dell'art.69, può essere applicata retroattivamente se più favorevole rispetto alla previgente disciplina
legge n. 689/1981
Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa: il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione entro i limiti edittali tenendo conto di gravità, recidiva, personalità; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
decreto legge n. 56/2004
Ha modificato in passato l'originaria forbice sanzionatoria (introducendo il limite minimo dell'1%): citato per ricostruire l'evoluzione del regime sanzionatorio applicabile
Massime di principio
- Ai fini dell'illecito antiriciclaggio previsto dall'art.1 d.l. 143/1991 la "traditio" materiale di denaro tra persone diverse è sufficiente: ogni passaggio di mano tra soggetti diversi può integrare la fattispecie sanzionabile, indipendentemente dalla successiva titolarità giuridica o dalla liceità dell'operazione sottostante
- La quantificazione della sanzione spetta al giudice di merito entro i limiti edittali applicabili, valutando gravità, reiterazione e personalità del soggetto; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o di diritto
- Se successivamente alla commissione della violazione viene emanata una disciplina sanzionatoria più favorevole (come dal d.lgs. 90/2017), questa può trovare applicazione retroattiva in base all'art.69 del d.lgs.231/2007: ciò può determinare l'annullamento/rideterminazione della sanzione già irrogata se essa eccede il nuovo massimo edittale
- La buona fede come elemento soggettivo è questione di fatto e richiede specifici accertamenti probatori in sede di merito; in cassazione le censure generiche sulla buona fede sono inammissibili
- Una sentenza passata in giudicato rileva solo se riguarda lo stesso fatto storico e la stessa fattispecie; diversità del fatto storico impedisce l'efficacia preclusiva del giudicato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18370/2021 del 30/06/2021
- Sentenza civile · 30 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18371/2021 del 30/06/2021
- Sentenza civile · 30 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18372/2021 del 30/06/2021
- Sentenza civile · 30 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18373/2021 del 30/06/2021
- Sentenza civile · 30 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18374/2021 del 30/06/2021
- Sentenza civile · 30 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18375/2021 del 30/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →