Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/12/2015 n. 9814 - Comm. Trib. Prov. Milano

CONCORDATO FALLIMENTARE - DECRETO DI OMOLOGAZIONE - Imposta di registro - Imposta proporzionale - Illegittimità dell'avviso di liquidazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. Il decreto di omologazione del concordato fallimentare deve essere tassato con imposta di registro in misura fissa, poiché rientra nella categoria generale degli "atti di omologazione" prevista dalla lettera g) dell'art. 8 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione con cui era stata richiesta l'imposta proporzionale è stato ritenuto illegittimo e annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale al decreto di omologazione di una proposta di concordato fallimentare. Ha sostenuto che il decreto dovesse essere assoggettato a imposta in misura fissa, rientrando tra gli atti di omologazione previsti dalla lettera g) dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non tra gli atti soggetti a imposta proporzionale indicati alle lettere a), b) o f) della stessa disposizione.

Norme richiamate

  • Art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Il decreto di omologazione del concordato fallimentare rientra nella lettera g) dell'art. 8 e sconta l'imposta di registro in misura fissa, anziché nelle ipotesi di imposta proporzionale previste dalle lettere a), b) o f).

  • D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    La qualificazione giuridica dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuata in base alla sua natura effettiva: il decreto di omologazione, in quanto provvedimento giudiziale di omologazione, è soggetto al trattamento fiscale previsto per gli atti di omologazione.

Massime di principio

  • Per stabilire l'imposta di registro applicabile a un provvedimento giudiziario occorre individuarne la natura giuridica effettiva e confrontarla con le categorie della Tariffa, senza applicare automaticamente l'imposta proporzionale in presenza di effetti economici o patrimoniali.
  • I decreti giudiziari di omologazione, quando rientrano nella previsione generale della lettera g) dell'art. 8 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986, sono soggetti a imposta di registro in misura fissa.
  • L'Amministrazione finanziaria non può ricondurre il decreto di omologazione a fattispecie diverse e più onerose previste dalle lettere a), b) o f) se l'atto conserva la propria autonoma natura di provvedimento di omologazione.
  • Un avviso di liquidazione è illegittimo se applica l'imposta proporzionale a un atto che la Tariffa assoggetta espressamente a imposta fissa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.