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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34120/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un investitore aveva convenuto dinanzi al tribunale italiano la società di intermediazione finanziaria chiedendone il risarcimento dei danni per euro 100.000, assumendo di avere sottoscritto nel 2009 un negozio di delega alla gestione del conto di trading e un contratto di conto corrente di trading, di avere versato sul conto la somma indicata e di avere ricevuto per anni rendiconti positivi poi rivelatisi falsi, anche alla luce di indagini penali a carico della società elvetica originariamente coinvolta. Deduceva che il contratto di conto trading e il mandato di gestione fossero collegati, che la società convenuta avesse avuto un ruolo attivo nella gestione affidata a terzi e che avesse reso possibile l’operatività del trading account, anche predisponendo il mandato su propria carta intestata. Il tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice inglese, valorizzando la clausola contrattuale di proroga e ritenendo irrilevante la qualità di consumatore. La corte d’appello aveva invece dichiarato la giurisdizione italiana, ritenendo applicabile la disciplina consumeristica ai contratti di investimento Forex, reputando il soggetto persona fisica consumatore e ritenendo che l’attività del professionista fosse diretta verso l’Italia; aveva inoltre escluso che la richiesta di documenti rivolta a un Ombudsman valesse quale accettazione della clausola di deroga e richiamato l’art. 5 c.p.c. sullo stato di fatto al momento della domanda. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 15 Reg. Bruxelles I, 17 Reg. Bruxelles I bis e 6 Reg. Roma I, sostenendo che il contratto di investimento Forex non potesse essere ricondotto alla nozione di contratto consumeristico e che la controparte non fosse consumatore; 2) violazione dell’art. 5 c.p.c. e delle norme europee sulla giurisdizione, contestando che la giurisdizione italiana potesse essere affermata in base alla situazione esistente al momento della domanda nonostante la clausola di proroga a favore del giudice inglese; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. e delle norme sulla giurisdizione, deducendo che la corte territoriale avesse fondato la decisione su una nuova ricostruzione dei fatti, introdotta solo in comparsa conclusionale in appello, circa il ruolo di intermediario svolto da Plus Finanz AG per conto della società di trading.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia UE consente di qualificare come consumatore la persona fisica che concluda un contratto di investimento Forex al di fuori della propria attività professionale, con irrilevanza, di regola, del valore delle operazioni, delle competenze tecniche o del comportamento attivo. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi colpivano argomentazioni svolte dalla corte d’appello ad abundantiam e quindi non costituenti ratio decidendi, con conseguente difetto di interesse alla censura. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15 Regolamento CE n. 44/2001

    La disciplina speciale sulla competenza per i contratti conclusi dai consumatori si applica quando il contratto sia concluso da una persona che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale e il professionista diriga la propria attività verso lo Stato del consumatore.

  • art. 17 Regolamento UE n. 1215/2012

    La Corte ribadisce che la norma tutela il consumatore solo quando il contratto rientri nelle attività professionali dirette verso il suo Stato o svolte in esso e che la deroga alla competenza del giudice del domicilio del consumatore è ammessa solo se pattuita dopo l'insorgere della controversia.

  • art. 6 Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)

    Le disposizioni sulla legge applicabile ai contratti dei consumatori non si applicano ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario; la ricorrente invocava tale esclusione per negare l'operatività della disciplina consumeristica ai contratti Forex.

  • art. 5 c.p.c.

    La determinazione della giurisdizione è ancorata allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non decisiva perché investiva una motivazione non costitutiva della ratio.

  • art. 345 c.p.c.

    Non può essere utilmente dedotta in cassazione la violazione del divieto di nuove allegazioni quando la parte contesti una motivazione svolta soltanto ad abundantiam e dunque inidonea a incidere sul dispositivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale norma processuale di riferimento per la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma i motivi diversi dal primo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza giurisdizionale in materia di contratti di investimento conclusi da persona fisica, la qualifica di consumatore va valutata in relazione alla natura e alla finalità del singolo contratto, non alla sola posizione soggettiva o alle competenze tecniche dell'investitore.
  • Nel trading su Forex e in strumenti finanziari analoghi, la tutela consumeristica può operare se il contratto è concluso al di fuori dell'attività professionale della persona fisica; sono in linea di principio irrilevanti il valore delle operazioni, l'ampiezza del rischio assunto e il grado di sofisticazione dell'investitore.
  • La clausola di proroga della giurisdizione a favore di un giudice straniero è inefficace nei contratti consumeristici se non sia stata convenuta successivamente all'insorgere della controversia, quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale.
  • Le censure di legittimità non possono colpire argomentazioni della sentenza impugnata formulate ad abundantiam, perché prive di incidenza sul dispositivo e quindi insuscettibili di determinare un interesse all'impugnazione.
  • La determinazione della giurisdizione deve essere compiuta avendo riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ma tale regola non consente di sovvertire una motivazione che non costituisca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneIntermediazione finanziariaCredito al consumo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioInternazionale privatoConsumatori
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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