Cassazione Civile, Ordinanza n. 15197/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario tre ingiunzioni di pagamento riferite a cartelle di pagamento pregresse, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte e, in subordine, la prescrizione dei crediti tributari sottostanti. La CTP aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle. In appello, l'agente della riscossione sosteneva di avere ritualmente notificato l'atto d'appello sia a mezzo posta sia via PEC; la CTR dichiarava però inammissibile l'appello ritenendo che, all'epoca, nel processo tributario le notificazioni telematiche tra le parti non fossero consentite prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 163/2013 e, dunque, che il difensore fosse privo del potere di notificare l'atto in via telematica. Nel ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva: 1) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per travisamento del fatto processuale, perché la CTR non aveva considerato che l'appello era stato notificato anche per raccomandata; 2) violazione degli artt. 16, 20, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la legittimità della notifica a mezzo posta; 3) violazione degli artt. 156 e 330 c.p.c. per mancata applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, poiché la costituzione della contribuente avrebbe sanato ogni eventuale vizio di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di considerare che l'atto di appello era stato notificato dall'agente della riscossione non solo via PEC ma anche a mezzo posta, con consegna al difensore della contribuente in data 12 novembre 2013. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza, in relazione alla denuncia di travisamento delle risultanze processuali.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato per censurare l'insufficienza/erroneità della motivazione della sentenza tributaria.
art. 16 d.lgs. 546/1992
La CTR lo aveva interpretato come disposizione che, prima dei decreti attuativi, consentiva solo le comunicazioni via PEC e non le notificazioni tra parti; la Corte di cassazione ha superato tale impostazione valorizzando il dato che l'appello era stato comunque notificato anche per posta.
D.M. n. 163/2013
Richiamato dalla CTR come momento di entrata in vigore della disciplina telematica processuale che avrebbe consentito le notificazioni tra le parti; la Cassazione non fonda la decisione su tale profilo, perché accerta il diverso e autonomo fatto della notifica postale.
D.Lgs. n. 156/2015
Richiamato dalla CTR come intervento che ha espressamente introdotto la possibilità di notificazioni telematiche tra le parti nel processo tributario.
art. 16-bis d.lgs. 546/1992
Citato dalla CTR come norma che consente notificazioni e comunicazioni in via telematica tra le parti.
art. 156 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo.
art. 330 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alle forme di notificazione dell'impugnazione.
art. 20 d.lgs. 546/1992
Invocato dal ricorrente a sostegno della possibilità di notificare l'appello a mezzo posta.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Invocato dal ricorrente a sostegno della disciplina delle notificazioni dell'appello nel processo tributario.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente quale norma di rinvio sulla disciplina dell'appello nel processo tributario.
art. 41 d.lgs. 112/1999
Richiamato dalla Corte come conferma che il legale rappresentante del concessionario può delegare dipendenti nei giudizi esecutivi; utilizzato per escludere che il Direttore Generale sia privo in assoluto del potere di delega.
art. 22 statuto Equitalia Sud s.p.a.
Esaminato per stabilire il potere di rappresentanza e di nomina di procuratori speciali; la Corte ha osservato che il comma 2 non vieta al Direttore Generale di nominare procuratori speciali, limitandosi a prevedere espressamente la facoltà per Presidente e Amministratore Delegato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini del controllo di ammissibilità dell'impugnazione, il giudice deve verificare l'effettiva modalità di notificazione dell'atto e non può dichiarare l'inammissibilità trascurando che l'atto risulti notificato anche con un mezzo diverso da quello ritenuto invalido.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo può rilevare solo ove sia effettivamente configurabile un vizio della notificazione; quando risulti che l'atto di appello è stato comunque portato a conoscenza della controparte con una notifica rituale o comunque idonea, non può essere mantenuta una declaratoria di inammissibilità fondata sul solo esame parziale delle risultanze processuali.
- Nella disciplina processuale tributaria, il tema della notificazione telematica non esclude, di per sé, la validità di una notificazione eseguita anche per posta, se tale modalità è consentita dalle norme applicabili; il giudice di merito deve quindi accertare compiutamente tutte le modalità di notifica dedotte e documentate in atti.
- La motivazione di una sentenza è censurabile in cassazione quando omette di considerare un fatto processuale decisivo, quale l'avvenuta notifica dell'atto di appello per una modalità diversa da quella esaminata dal giudice di merito.
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