Sentenza n. 385/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione; della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 61/2025 depositata e resa pubblica il 07.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 941/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 61/2025, passata in giudicato, relativa all'assegnazione di somme spettanti per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso perché, prima della sua proposizione, erano decorsi i 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato l'esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito e considerando sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e alle somme corrispondenti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
La disciplina del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese è stata richiamata nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo, secondo l'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia imposto alla pubblica amministrazione il pagamento di somme legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di esecuzione integrale, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine fissato dal giudice, la nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato; il commissario può essere investito dal creditore soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo inadempimento, potendo essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorirlo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che risulti inadempiente già al momento della proposizione del ricorso è condannata alle spese del giudizio.
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