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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08097/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concedente)

La controversia

Una società di leasing, poi incorporata da una banca, ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso da un comune in relazione a un complesso immobiliare concesso in leasing a una società poi fallita. Il contratto di leasing era stato risolto anticipatamente per clausola risolutiva espressa prima della riconsegna materiale del bene. In primo grado il ricorso era stato accolto solo quanto alle sanzioni, ritenute non dovute, mentre tributo e interessi erano stati confermati. In appello la CTR ha invece ritenuto dovute anche le sanzioni, affermando che nel periodo tra risoluzione del contratto e riconsegna dell'immobile il proprietario restava tenuto al pagamento del tributo. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'IMU e dell'art. 1591 c.c., sostenendo che la durata del leasing dovesse comprendere anche il periodo tra risoluzione e riconsegna; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, per non avere la CTR valorizzato una clausola che, a suo dire, faceva coincidere lo scioglimento con la riconsegna; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., perché la CTR aveva irrogato le sanzioni nonostante il punto fosse coperto da giudicato interno e senza appello incidentale del comune; 4) in via subordinata, violazione dello Statuto del contribuente, per l'asserita insussistenza di una condotta sanzionabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che, ai fini IMU, in caso di risoluzione del leasing il soggetto passivo torna a essere il concedente già dal venir meno del vincolo contrattuale, senza che rilevi la mancata riconsegna materiale del bene; ha inoltre affermato che la lettura della clausola contrattuale proposta dalla ricorrente si risolveva in una diversa interpretazione del contratto, non sindacabile in cassazione se la ricostruzione del giudice di merito è plausibile. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che la CTR non poteva riformare in peius la statuizione di primo grado sulle sanzioni in assenza di appello incidentale del comune, essendo sul punto formato giudicato interno. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle sanzioni e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della contribuente limitatamente a tale profilo, dichiarando non dovute le sanzioni. Spese compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato con l'art. 9 per la disciplina della soggettività passiva IMU nei casi di leasing

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011

    il soggetto passivo IMU, in caso di risoluzione del leasing, torna a essere il locatore; rileva il vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, non la materiale disponibilità del bene

  • art. 1591 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la detenzione fino alla riconsegna mantenesse il carico tributario in capo all'utilizzatore, ma la tesi è stata disattesa

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa comporta una risoluzione di diritto accertata con pronuncia di mero accertamento a seguito della dichiarazione della parte di volersene avvalere

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per distinguere la risoluzione ordinaria, avente natura costitutiva, dalla risoluzione ex art. 1456 c.c.

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi, tra cui l'amministrazione finanziaria, sicché l'inadempimento all'obbligo di restituzione non incide sui rapporti tributari

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre il chiesto né riformare in peius una statuizione coperta da giudicato interno in assenza di impugnazione incidentale

  • art. 329 c.p.c.

    l'acquiescenza e il giudicato interno precludono alla parte vittoriosa sul punto di ottenere in appello effetti peggiorativi senza impugnazione incidentale

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in tema di effetto devolutivo dell'appello e formazione del thema decidendum

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato per violazione di legge nei primi, secondi e quarti motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    richiamato solo nel quarto motivo, rimasto assorbito, in relazione alla sanzionabilità della condotta

Massime di principio

  • In caso di risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva IMU torna in capo al concedente già dal venir meno del vincolo contrattuale, a prescindere dalla mancata riconsegna materiale dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
  • Ai fini IMU non assume rilievo decisivo la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un titolo contrattuale che attribuisce una detenzione qualificata; cessato il titolo, l'utilizzatore diviene mero detentore sine titulo.
  • La disciplina tributaria dell'IMU non può essere estesa per analogia a quella della TASI, poiché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se viola specifici canoni legali di ermeneutica o si fonda su motivazione apparente/inadeguata; non è ammesso proporre in sede di legittimità una semplice lettura alternativa degli stessi elementi di fatto.
  • Quando una clausola contrattuale consente più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra queste non è sindacabile in cassazione se non è manifestamente erronea.
  • In appello la parte vittoriosa su un capo della decisione non può ottenere una modifica peggiorativa di quel capo senza proporre appello incidentale; in difetto, il giudicato interno preclude la reformatio in peius.
  • Le sanzioni tributarie possono essere eliminate anche se il tributo principale resta dovuto, poiché il rapporto tra imposta e sanzione non comporta automatica caducazione reciproca in ogni senso.

Come è indicizzato

MaterieLeasingContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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