Cassazione Penale, Ordinanza n. 33481/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Alessandria ha applicato, in data 3 marzo 2025, la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Nel ricorso si denunciava un vizio di motivazione sulla congruità della pena, con censure ritenute generiche. La Corte rileva che tali doglianze non rientrano nei casi tassativi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento a specifiche ipotesi di violazione di legge, inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla congruità della pena e sul vizio di motivazione non siano proponibili avverso la sentenza di patteggiamento, perché estranee ai casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un ricorso fondato su ragioni non più consentite dalla legge.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
pena ex art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati
nelle sentenze di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifiche violazioni di legge, non per censure sulla congruità della pena o sul vizio di motivazione.
art. 606 c.p.p.
in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
la disciplina speciale del patteggiamento deroga ai motivi ordinari di ricorso per cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
l'inammissibilità del ricorso è dichiarata senza formalità e con rito camerale non partecipato.
art. 616 c.p.p.
ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e, se vi è colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento impugnata; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che hanno natura di violazione di legge e riguardano profili tipizzati.
- Non è deducibile, contro il patteggiamento, il vizio di motivazione sulla congruità della pena, salvo che la doglianza si traduca in una delle violazioni di legge espressamente previste dalla norma speciale.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento resta circoscritto all'eventuale violazione delle regole sulla volontà dell'imputato, sulla corrispondenza tra richiesta e sentenza, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso in materia di patteggiamento può essere dichiarata con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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