Cassazione Civile, Ordinanza n. 22087/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una delle parti contro la sentenza d'appello; nella stessa ordinanza la Corte aveva omesso di provvedere sulle spese ritenendo che il controricorso dell'altra parte fosse pervenuto solo in fotocopia non firmata. La parte che aveva resistito nel giudizio di cassazione ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, sostenendo che il controricorso era stato notificato via PEC e depositato con procura originale, relata di notifica e attestazione di conformità. La controparte ha resistito eccependo preliminarmente che il ricorso non le era mai stato notificato e che, comunque, il deposito era tardivo. La Corte ha ritenuto fondata la prima eccezione: nel fascicolo cartaceo e in quello telematico mancava la prova della notificazione del ricorso, e tale mancanza impediva anche di verificare la tempestività del deposito. Ha aggiunto che eventuali difese della parte resistente non potevano sanare il difetto di prova della notificazione e, in ogni caso, non potevano superare la tardività del deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale per mancanza di prova della notificazione e per conseguente impossibilità di verificare la tempestività del deposito. In via regolatrice delle spese, ha osservato che la domanda, pur formalmente proposta come correzione di errore materiale, tendeva in realtà a denunciare un errore percettivo astrattamente riconducibile all'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.; perciò ha applicato il criterio della soccombenza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore denunciato, se relativo alla percezione dell'avvenuto deposito o notificazione di un atto, non è un mero errore materiale ma integra, in astratto, un errore revocatorio percettivo.
art. 91 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato qualificato come astrattamente riconducibile a un errore revocatorio, si applica la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri professionali.
Massime di principio
- Il ricorso per correzione di errore materiale è inammissibile quando, in mancanza di prova della notificazione, non sia possibile verificare la rituale instaurazione del contraddittorio e la tempestività del deposito.
- La prova della notificazione del ricorso deve risultare dagli atti; la sua assenza nel fascicolo cartaceo o telematico impedisce di considerare validamente introdotto il procedimento.
- La partecipazione difensiva della controparte può eventualmente sanare vizi della notificazione, ma non può supplire alla mancata prova della notificazione né alla tardività del deposito.
- Un vizio che investe la percezione dell'avvenuto deposito o della rituale produzione di un atto non costituisce errore materiale, ma può integrare un errore revocatorio percettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c.
- Nei procedimenti di cassazione, la regolazione delle spese segue la soccombenza quando la domanda sia sostanzialmente assimilabile a un rimedio impugnatorio o revocatorio, non essendo decisivo il nomen iuris utilizzato dalla parte.
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