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Sentenza

Sentenza n. 1158/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 343/2024, RG 154/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 21/11/2024 e notificata in data 25/11/2024;

Giustizia amministrativa202600614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto per la formazione dei docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero alla sentenza n. 343/2024, pronunciata il 21 novembre 2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro e notificata il 25 novembre 2024. La sentenza, passata in giudicato, aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali ad assegnarle le somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica della sentenza all’Amministrazione i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato l’integrale esecuzione della sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione ed eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione all’Amministrazione del titolo giudiziale.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto al beneficio riconosciuto dalla sentenza del Giudice del Lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in ottemperanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’Amministrazione non ne ha dato esecuzione né ha contestato la spettanza o l’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inadempimento e ordina l’esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già pagato.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l’adempimento e le modalità e i tempi del successivo intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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