Cassazione Penale, Sentenza n. 3107/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. di Cosenza per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente contestava in particolare la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
Nelle more dell'udienza il ricorrente ha trasmesso atto di rinuncia al ricorso. In base all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia ha determinato l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria; il Collegio ha ritenuto assente nell'atto prova che la rinuncia fosse dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente e ha pertanto condannato lo stesso al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il merito della richiesta di riqualificazione sostanziale non è stato esaminato perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
La norma riguarda le fattispecie di reato in materia di stupefacenti; il ricorrente chiedeva la riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5, ma la Corte non ha esaminato la ricostruzione sostanziale perché il ricorso è stato rinunciato e dichiarato inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Stabilisce che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; il Tribunale ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il gravame per rinuncia.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede che la declaratoria di inammissibilità comporti la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; il Collegio ha ritenuto applicabile la sanzione anche in caso di rinuncia, salvo prova che la rinuncia derivi da sopravvenuta mancanza d'interesse non imputabile al ricorrente.
Pronuncia di riferimento (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e che la sanzione è applicabile salvo prova contraria circa la causa della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. d); pertanto, il giudice non esamina il merito delle questioni sostanziali proposte con il ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che la rinuncia sia dimostrabilmente dovuta a una sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente.
- Se si intende evitare la sanzione pecuniaria dopo una rinuncia, è necessario fornire al giudice elementi probatori che la rinuncia sia stata determinata da causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (ad es. sopravvenuta estinzione dell'interesse per fatti oggettivi).
- Chi vuole che sia valutata la riqualificazione di contestazioni penali (es. diversa qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990) non deve rinunciare all'impugnazione prima che il giudice si pronunci sul merito, pena la perdita della possibilità di ottenere la revisione della qualifica e delle misure cautelari.
- In fase di gestione del ricorso è utile documentare sempre le ragioni della rinuncia (se inevitabile) per evitare l'automatica applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
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