Cassazione Penale, Sentenza n. 37668/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, aveva assolto l'imputata dal capo B (art. 495 c.p.) perché il fatto non sussiste e confermato la condanna per il capo A (art. 341-bis c.p.) rideterminando la pena a sei mesi. La ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dei testi pubblici ufficiali e per aver ritenuto presenti altre due persone al momento dell'oltraggio, quando una sarebbe sopraggiunta e l'altra non era stata escussa; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n.6 c.p.; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e, comunque, manifestamente infondato: le dichiarazioni dei testi operanti sono state ritenute utilizzabili e la presenza di ulteriori persone è stata accertata anche sulla base delle dichiarazioni degli altri testimoni, compresa la persona offesa, per cui l'assenza di escussione di uno dei presunti presenti non inficia il quadro probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità (la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle circostanze per la mancata indicazione dei presupposti e per la mancanza di elementi positivi valorizzabili, deduzioni peraltro non riproposte nel ricorso). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la ricorrente aveva già in passato beneficiato della sospensione condizionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata condannata a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
La Corte ha confermato la responsabilità connessa al reato contestato al capo A ritenendo sufficienti le dichiarazioni testimoniali a comprovare l'oltraggio a pubblico ufficiale; non ha ravvisato nullita' o illegittimita' nell'uso di tali testimonianze.
art. 495 cod. pen.
Il capo B relativo a questa norma e' stato valutato dalla Corte territoriale e l'imputata e' stata assolta perche' il fatto non sussiste; la Corte di legittimità ha ritenuto non fondate le censure avverso tale esito.
art. 62 n.6 cod. pen.
La Corte territoriale ha negato il riconoscimento della circostanza perche' mancavano i presupposti e gli elementi probatori richiesti; la Cassazione ha ritenuto il motivo relativo alle attenuanti non sindacabile in sede di legittimità, anche perche' non adeguatamente dedotto.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilita' di irrogare somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' dovuta a colpa nello svolgimento del processo.
Massime di principio
- In sede di cassazione i rilievi che si limitano a contestare la valutazione della prova testimoniale sono spesso inammissibili o destinati a essere considerati generici: la Cassazione non riesamina libero convincimento del giudice di merito se la deduzione non espone in modo specifico l'errore di diritto.
- Le dichiarazioni di testimoni, compresi i pubblici ufficiali, possono essere ritenute valide anche se non tutti i soggetti indicati come presenti sono stati escussi, purché la presenza e i fatti siano accertati nel loro complesso con adeguata motivazione e riscontri.
- Il diniego delle circostanze attenuanti richiede motivazione sui presupposti: in cassazione la critica generica al mancato riconoscimento non e' consentita se non sono specificamente dedotti errori di diritto o omissioni argomentative rilevanti.
- La sospensione condizionale della pena puo' essere esclusa se il beneficiario ha gia' anteriormente goduto dello stesso beneficio; tale valutazione attiene al merito e trova difficile sindacabilita' in sede di legittimità salvo vizio di legge evidente.
- La dichiarazione di inammissibilita' del ricorso puo' comportare, oltre al pagamento delle spese, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende se l'inammissibilita' deriva da colpa nella determinazione del motivo o nella condotta processuale, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata.
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