Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12071/2023.

Giustizia amministrativa202401970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di irrogazione della sanzione pecuniaria di 15.000 euro per mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, eseguito senza titolo, di locali siti in zona omogenea A e sottoposti a tutela monumentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda relativa all’ordine di ripristino e aveva respinto il ricorso quanto alla sanzione pecuniaria. In appello ha dedotto: 1) violazione degli artt. 16 e 22 della legge regionale Lazio n. 15/2008, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione dei principi del giusto procedimento, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato la SCIA del 2013 e il certificato di conformità e fine lavori del 2015, dai quali sarebbe risultato il ripristino dell’originaria destinazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, perché il TAR avrebbe deciso soltanto sul primo motivo del ricorso introduttivo, senza esaminare i motivi secondo e terzo; 3) violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 16 e 22 della legge regionale Lazio n. 15/2008, contestando l’importo di 15.000 euro, collocato nella fascia edittale da 2.500 a 25.000 euro, e lamentando l’assenza di una motivazione specifica sui criteri di quantificazione; 4) illogicità dell’azione amministrativa e inesigibilità o impossibilità dell’oggetto del provvedimento, in ragione della cessazione della locazione e della dedotta impossibilità della società di eseguire il ripristino.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha precisato che il giudizio residuo riguardava esclusivamente la legittimità della sanzione pecuniaria, essendo divenuta improcedibile la domanda concernente l’ordine di ripristino dopo la SCIA con cui era stato comunicato il ripristino dell’originaria destinazione. Ha ritenuto provato il mutamento di destinazione d’uso sulla base del sopralluogo comunale del 24 febbraio 2012, dal quale risultava che i locali, privi di angolo cottura, presentavano le caratteristiche di una camera d’albergo con salottino. Non è stata ritenuta credibile la tesi dell’uso meramente temporaneo come ripostiglio, incompatibile con le risultanze del sopralluogo. Il Collegio ha confermato che, per interventi di ristrutturazione edilizia e mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti eseguiti senza titolo, è ammissibile il cumulo della sanzione demolitoria con quella pecuniaria prevista dall’art. 16, comma 4, della legge regionale Lazio n. 15/2008. La sanzione di 15.000 euro è stata giudicata proporzionata, perché ampiamente inferiore al massimo edittale e riferita a un abuso realizzato in zona omogenea A e su immobile sottoposto a tutela monumentale. La mancata esplicitazione analitica del calcolo non ha determinato l’illegittimità dell’atto, poiché l’importo rientrava nei limiti di legge e risultava desumibile dalle caratteristiche concrete dell’abuso, nell’ambito della discrezionalità amministrativa. La dedotta impossibilità della società di eseguire il ripristino è stata ritenuta irrilevante rispetto alla legittimità della sanzione, fondata sull’accertata esistenza dell’abuso. Le spese sono state poste a carico dell’appellante, per 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 4, l.r. Lazio n. 15/2008

    da Euro 2.500,00 fino a Euro 25.000,00

    Prevede la sanzione pecuniaria applicabile agli interventi di ristrutturazione edilizia e ai mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di titolo abilitativo; l’importo è determinato entro una forbice edittale nell’esercizio di discrezionalità amministrativa.

  • art. 22 l.r. Lazio n. 15/2008

    Richiamato dalla parte appellante e nel provvedimento, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione della sentenza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento della declaratoria di improcedibilità della domanda relativa all’ordine di ripristino, in ragione del sopravvenuto ripristino dell’originaria destinazione dei locali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la relativa censura non ha condotto alla riforma della sentenza.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla parte appellante in relazione ai principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa; la sanzione è stata comunque ritenuta non illogica né sproporzionata.

  • d.lgs. n. 42/2004

    Rileva perché l’immobile era sottoposto a tutela monumentale, circostanza considerata nella valutazione della gravità concreta dell’abuso e della proporzionalità della sanzione.

  • D.M. n. 1444/1968

    Rileva perché l’immobile ricadeva in zona omogenea A, elemento valorizzato nella valutazione della sanzione.

Massime di principio

  • Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali differenti, eseguito in assenza del necessario titolo abilitativo, può essere sanzionato con il cumulo della misura ripristinatoria e della sanzione pecuniaria prevista dalla normativa regionale applicabile.
  • La concreta destinazione alberghiera di un immobile può essere desunta dalle caratteristiche oggettive riscontrate durante il sopralluogo, anche quando il proprietario o il gestore ne prospetti un uso temporaneo o diverso, se tale ricostruzione non è coerente con gli elementi materiali accertati.
  • Nella quantificazione di una sanzione amministrativa entro una forbice edittale, l’Amministrazione dispone di discrezionalità; l’assenza di un’esposizione analitica del calcolo non determina di per sé l’illegittimità dell’atto quando l’importo rientri nei limiti di legge e sia desumibile dalle caratteristiche concrete dell’abuso, senza illogicità o sproporzione.
  • La gravità concreta dell’abuso e la proporzionalità della sanzione possono essere valutate anche in relazione alla collocazione dell’immobile in zona omogenea A e alla sottoposizione dello stesso a tutela monumentale.
  • L’eventuale impossibilità del destinatario di eseguire materialmente l’ordine di ripristino, derivante da vicende relative alla disponibilità dell’immobile, non incide sulla legittimità della sanzione pecuniaria quando l’abuso sia stato accertato e la sanzione sia riferibile alla sua realizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiVincolo culturale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.