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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39712/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, persone offese per aver acquistato azioni IXELLION OU con somme poi gestite dagli imputati, chiedevano la restituzione delle somme versate (importi indicati in ricorso) mediante assegnazione pro quota del ricavato della vendita dei beni confiscati agli imputati. Sostenevano di essere terzi di buona fede, richiamavano la parificazione di tutela dei creditori e contestavano che la trasformazione del denaro in altri beni impedisse la loro restituzione

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione: in caso di definizione del processo con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la sede penale non può decidere sulle pretese risarcitorie o restitutorie che devono essere esercitate in sede civile; pertanto i ricorrenti non potevano ottenere in sede penale l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati. Inoltre la Corte ha rilevato che i ricorrenti non erano titolari di diritti reali di garanzia né di crediti anteriori al sequestro che potessero prevalere sulla confisca. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza ribadisce che il rito della richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) esclude che il giudice penale possa decidere sulle domande risarcitorie o restitutorie: tali domande vanno proposte in sede civile

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel procedimento di merito come base per la confisca "allargata" del profitto del reato; la Corte prende atto del suo utilizzo nella sentenza di primo grado ma non modifica la regola sulla impossibilità di soddisfare pretese restitutorie in sede penale di patteggiamento

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    La norma sul reinvestimento/sostituzione del denaro illecito è citata dai ricorrenti per sostenere che la trasformazione non può precludere il diritto alla restituzione; la Corte, tuttavia, ritiene che nel quadro del rito di patteggiamento l'accertamento e la soddisfazione di tali diritti competano alla sede civile

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    Citata dai ricorrenti come principio generale che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi; la Corte osserva che il principio non opera a favore dei ricorrenti perché essi non dimostrano titolarità di diritti reali di garanzia né di crediti anteriori al sequestro

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'incidente di esecuzione: la Corte ritiene che le censure basate su questo articolo non possano giustificare la soddisfazione delle pretese restitutorie in sede penale quando il processo si è chiuso con patteggiamento

  • art. 648-quater cod. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso (reati collegati al riciclaggio/autoriciclaggio); la Corte non utilizza questa norma per riconoscere alcun diritto restitutorio in sede penale nel caso di patteggiamento

  • art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.

    La Corte richiama la disposizione che stabilisce l'efficacia limitata della pronuncia di patteggiamento nei giudizi civili o amministrativi per spiegare l'impossibilità di soddisfare le domande risarcitorie nella stessa sede penale

  • art. 447 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che la persona offesa non ha diritto alla citazione in previsione dell'udienza di patteggiamento e quindi non può fare valere diritti restitutorî nel rito

Massime di principio

  • Se il procedimento penale si conclude con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le pretese risarcitorie o restitutorie non possono essere decise in quella sede e devono essere proposte in sede civile
  • La confisca disposta nel processo penale non prevale automaticamente sui diritti di terzi soltanto se questi dimostrano titoli anteriori e opponibili (crediti certi anteriori al sequestro o diritti reali di garanzia); la semplice qualifica di "persona offesa" o l'essere investitore non basta
  • La trasformazione del denaro illecito in altri beni rende difficoltosa la restituzione in sede penale di uno specifico bene (eadem res); il rimedio della restituzione del tantundem in contesti di patteggiamento è, nella prassi della Corte, da ricercare nella sede civile
  • L'azione dell'esecuzione penale è limitata: il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alla sede civile per quantificare o accertare diritti risarcitori o per disporre assegnazioni che richiedono accertamenti civilistici
  • Per ottenere soddisfazione su beni confiscati occorre documentare diritti anteriori e opponibili (titoli con data certa anteriore al sequestro) o seguire il percorso civile per il riconoscimento e l'esecuzione del credito

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