Cassazione Civile, Ordinanza n. 00636/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Alcuni utenti del servizio di somministrazione di acqua potabile, dopo aver appreso che l'acqua erogata conteneva una quantità non tollerabile di arsenico ed era stata dichiarata non potabile per un periodo determinato, hanno convenuto in giudizio la società gestrice del servizio chiedendo: la riduzione del canone del 50% per il futuro, la restituzione del 50% di quanto versato e il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'inadempimento contrattuale. La società, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riduzione del canone, sostenendo che si trattasse di contestazione dell'esercizio di poteri amministrativi tariffari; ha inoltre chiamato in causa la Regione Lazio, imputandole l'inerzia negli interventi sulla rete idrica e chiedendo la manleva per eventuali condanne. Il giudice di pace e poi il tribunale hanno dichiarato il difetto di giurisdizione solo sulla domanda di riduzione futura del canone, accogliendo il resto. In cassazione la società ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riduzione del canone; 2) violazione della normativa di settore (T.U. ambiente e disciplina sulla qualità dell'acqua) in relazione al rigetto della manleva verso la Regione; 3) omesso esame della normativa che imporrebbe alla Regione di intervenire e supplire all'inerzia degli enti locali; 4) violazione degli artt. 167 e 345 c.p.c. per avere il giudice considerato nuova la domanda verso la Regione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo relativo alla giurisdizione sulla domanda di manleva, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che la domanda di riduzione del canone fosse una pretesa privatistica fondata sul parziale inadempimento del gestore, non incidente sulla determinazione amministrativa della tariffa; ha invece affermato che la domanda di garanzia impropria/manleva verso la Regione, proposta dal gestore nell'ambito dell'azione risarcitoria dell'utente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché accessoria e riflessa rispetto alla domanda principale risarcitoria.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo della Regione di intervenire nella gestione del servizio idrico e della qualità dell'acqua; la Corte non sviluppa oltre il merito perché il relativo motivo è assorbito.
D.Lgs. 31/2001
richiamato dalla ricorrente in tema di qualità dell'acqua potabile e poteri/doveri della Regione; il motivo connesso è assorbito dall'accoglimento del motivo sulla giurisdizione della manleva.
artt. 167 e 345 c.p.c.
richiamati in relazione alla censura sulla novità della domanda verso la Regione in appello; il motivo è dichiarato inammissibile per effetto dell'accoglimento del motivo precedente.
Cass. Sez. Un. n. 1599/2022
richiamata per affermare che la questione di giurisdizione sulla manleva può essere decisa dalla sezione semplice.
Cass. Sez. Un. n. 36897/2021
richiamata quale precedente secondo cui la domanda di manleva del gestore del servizio idrico integrato verso l'ente territoriale concedente, proposta nell'ambito dell'azione risarcitoria dell'utente per insufficiente somministrazione di acqua potabile, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- La domanda dell'utente volta a ottenere la riduzione del corrispettivo del servizio, quando sia fondata sul parziale inadempimento del gestore e non sulla contestazione del provvedimento amministrativo che determina la tariffa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La richiesta di riduzione del canone può avere effetti anche per il futuro senza per questo trasformarsi in impugnazione o sindacato sul potere amministrativo di determinazione tariffaria, se resta diretta a far valere l'inadempimento contrattuale della controparte.
- La domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico nei confronti dell'ente territoriale concedente, nell'ambito di un giudizio risarcitorio promosso dall'utente per insufficiente somministrazione di acqua potabile, integra una garanzia impropria e segue la giurisdizione della domanda principale, quindi quella del giudice ordinario.
- Quando la censura sulle norme di settore e sui poteri/doveri dell'ente pubblico è assorbita dall'accoglimento della questione di giurisdizione o di qualificazione della domanda, la Corte non esamina il merito ulteriore.
- La qualificazione della domanda deve essere compiuta in base al petitum sostanziale effettivamente dedotto, non alla sola prospettazione difensiva della parte che invochi la giurisdizione amministrativa.
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