Cassazione Penale, Sentenza n. 29367/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di estorsione aggravata. Il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi (sosteneva di non avere interesse al pascolo, di non allevare ovini da oltre dieci anni e di abitare a oltre 10 km dai terreni oggetto della controversia), la carenza di elementi circa la consapevolezza della titolarità dei terreni da parte delle persone offese e, in punto di esigenze cautelari, la mancata considerazione dell'idoneità degli arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico) rispetto alla custodia in carcere, anche in ragione del fatto che il coimputato non era stato sottoposto a misura restrittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (la Corte può intervenire solo per violazioni di norme o per manifesta illogicità della motivazione) e ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua ed esaustiva sui gravi indizi (basati sulle dichiarazioni delle persone offese e sul riconoscimento della voce del ricorrente) e sulle esigenze cautelari: concreto pericolo di inquinamento probatorio e rischio di reiterazione, avvalorati anche dal fatto che le condotte erano state poste in essere durante una precedente misura cautelare agli arresti domiciliari rivelatasi inefficace. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza del ricorrente come norma violata insieme all'art. 629 c.p.; la Corte non entra nel merito concreto di tale contestazione ritenendola parte di una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale riferita al reato di estorsione aggravata: la Corte rileva che il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine a tale fattispecie, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il presupposto cautelare del pericolo di reiterazione nel reato; la Corte condivide la valutazione del giudice di merito che, tenuto conto della personalità dell'indagato e delle modalità della condotta, ha ritenuto attuale il rischio di recidiva
art. 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
Riferita nella doglianza sulla praticabilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico); la Corte osserva che la valutazione sull'adeguatezza di una misura alternativa è di merito e non sindacabile se logicamente motivata
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; funzione procedurale e formale, senza che ciò incida sulla fondatezza del motivo di ricorso
art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Riferimento ai criteri per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di fuga e pericolo di reiterazione): la Corte ribadisce che la gravità del titolo di reato non è di per sé sufficiente ma che le modalità e le circostanze della condotta sono elementi valutabili dal giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per comminare euro 3.000
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sul giudizio di merito sulle misure cautelari è molto limitato: è ammissibile solo se si denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per proporre una diversa valutazione dei fatti.
- Le dichiarazioni delle persone offese, se ritenute attendibili dal giudice di merito e adeguatamente motivate, possono costituire gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la custodia cautelare.
- Per giustificare la custodia in carcere per pericolo di reiterazione non è necessario dimostrare la prossima occasione di recidiva; conta una valutazione prognostica basata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'indagato e sul contesto, specie se vi sono precedenti o comportamenti incompatibili con misure alternative.
- La proposta di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) deve confrontarsi con la motivazione del giudice che documenti l'inefficacia di analoghe misure pregresse o il concreto rischio che tali misure non avrebbero impedito la reiterazione o l'inquinamento probatorio.
- Se la difesa pretende di dimostrare la calunnia o l'erroneità delle dichiarazioni delle vittime occorre fornire elementi concreti in tal senso; mere contestazioni generiche della attendibilità non sono sufficienti in Cassazione.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o mira a rinnovare la valutazione del merito, è esposto al rischio di dichiarazione di inammissibilità e di condanna per spese e ammenda ex art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29231/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29291/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29292/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29293/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29294/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29295/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →