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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28265/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, ai fini dell'imposta di registro, aveva riqualificato un contratto formalmente qualificato dalle parti come affitto in un contratto di concessione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. La CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Amministrazione e confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo condivisibile la qualificazione negoziale fatta dalle parti e valorizzando anche profili di carenza motivazionale dell'avviso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e di varie norme codicistiche, sostenendo che la CTR non avesse considerato le clausole che, a suo dire, dimostravano la reale natura di diritto di superficie del negozio; (2) violazione degli artt. 20 e 52 d.P.R. 131/1986, censurando l'affermazione di difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione. La contribuente ha resistito e ha anche eccepito giudicato esterno in memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la sentenza d'appello non si fondava su due rationes decidendi autonome, poiché la vera ratio era la qualificazione del contratto e non la sola carenza di motivazione dell'avviso. Ha inoltre respinto l'eccezione di giudicato esterno, osservando che non era dimostrabile l'identità del contratto rispetto ad altri giudizi tra le stesse parti e che la qualificazione giuridica non è coperta da giudicato. Nel merito, la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della CTR: l'art. 20 d.P.R. 131/1986 impone di guardare alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto, ma la qualificazione del negozio dipende dall'interpretazione del contenuto contrattuale; nel caso concreto, le clausole sullo jus aedificandi, sulle spese straordinarie e sul destino degli impianti non imponevano necessariamente la sussunzione nello schema del diritto di superficie, potendo essere ricondotte anche a un contratto di locazione/affitto con contenuto obbligatorio e con autonomia delle parti nel regolare il sinallagma. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Ai fini dell'imposta di registro rileva la natura intrinseca dell'atto e i suoi effetti giuridici desumibili dal testo negoziale; il giudice deve qualificare il contratto sulla base del contenuto dell'atto, non di elementi estranei, ma la sussunzione resta un tema di interpretazione del negozio concreto.

  • art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato dall'Ufficio per sostenere la sufficienza motivazionale dell'avviso di liquidazione; la Corte non ravvisa nel caso concreto la denunciata violazione.

  • art. 952 c.c.

    "Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo"

    La costituzione del diritto di superficie comporta separazione tra proprietà del suolo e proprietà della costruzione; può essere a termine e, alla scadenza, il proprietario del fondo consolida la proprietà, salvo diverso accordo.

  • art. 953 c.c.

    È richiamato per indicare che il diritto di superficie può essere costituito a termine e che, alla scadenza, si estingue con consolidazione della proprietà in capo al fondo.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel motivo per sostenere il rilievo dell'autonomia negoziale nella costruzione del regolamento contrattuale.

  • art. 1571 c.c.

    "il proprietario trasferisce ad altro la disponibilità del bene immobile per un determinato tempo in cambio di un corrispettivo"

    Serve a descrivere lo schema della locazione/affitto come contratto a effetti obbligatori, distinto dal diritto reale di superficie.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato nel motivo insieme alle norme sulla locazione, ma non è oggetto di specifica elaborazione autonoma nella decisione.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato nel motivo insieme alle norme sulla locazione, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato nel motivo insieme alle norme sulla locazione, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 1615 c.c.

    Richiamato nel motivo insieme alle norme sulla locazione/affitto, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 934 c.c.

    È menzionato dalla CTR come norma che deroga al principio superficies solo cedit; nel ragionamento della Corte non è decisiva per convertire automaticamente il rapporto in superficie.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    I criteri ermeneutici del contratto sono il parametro con cui verificare la corretta qualificazione negoziale; la censura è scrutinabile in cassazione se vi è violazione di tali canoni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla qualificazione del contratto e alla motivazione dell'avviso.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire sulla base della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici desumibili dal testo negoziale, senza arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti, ma anche senza imporre una riqualificazione fondata su elementi che il contenuto dell'atto non consente di far prevalere in modo univoco.
  • L'attività del giudice di merito nella ricostruzione dell'accordo negoziale si distingue in una fase di interpretazione della volontà delle parti, insindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti, e in una fase di qualificazione giuridica del contratto, censurabile per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per errata sussunzione.
  • La concessione di facoltà edificatorie, la ripartizione delle spese e la previsione del destino finale delle opere non determinano automaticamente la costituzione di un diritto di superficie, potendo essere espressione dell'autonomia negoziale in un contratto di locazione/affitto o comunque in uno schema obbligatorio.
  • La previsione che le opere realizzate passino al proprietario del fondo alla scadenza del rapporto non basta, da sola, a convertire il contratto in superficie se dal testo contrattuale emerge che il trasferimento richiede un ulteriore atto o comunque non opera automaticamente.
  • Un giudicato esterno sulla qualificazione giuridica del rapporto non è invocabile se non è dimostrata l'identità del contratto oggetto dei precedenti giudizi, e comunque la qualificazione giuridica del negozio non si cristallizza in giudicato quando il bene della decisione è diverso o l'identità del rapporto non è certa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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