Cassazione Penale, Sentenza n. 33167/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli del 13/05/2025 che, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dalla terza interessata Mingolla Annamaria, disponeva la restituzione di quote sociali, rapporti bancari e finanziari, beni immobili e mobili registrati e conti correnti precedentemente sequestrati dall’Ufficio EPPO con decreto del G.I.P. del 9/02/2024 eseguito il 14/04/2025. L’EPPO contestava che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta di riesame (per mancata prova da parte della difesa della titolarità esclusiva dei beni) e che la motivazione era insufficiente, sostenendo inoltre che l’individuazione dei beni in fase esecutiva non pregiudica la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato e ha respinto le doglianze del Procuratore europeo. La Corte ha confermato che: (i) il terzo interessato può proporre il giudizio di riesame quando l’esecuzione del sequestro estende la misura a beni formalmente intestati a terzi; (ii) l’onere di provare la effettiva disponibilità dei beni sequestrati in capo all’indagato grava sul Pubblico ministero e non sul terzo, per cui la sola incapienza patrimoniale dei familiari non è prova sufficiente della disponibilità dei beni; (iii) il Tribunale ha correttamente ritenuto che non fosse stata "compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia" e che le risultanze investigative introdotte ex novo non avevano beneficiato di un contraddittorio, pertanto la restituzione disposta era motivata. Conseguentemente l’ordinanza del Tribunale di Napoli è stata confermata e il ricorso del Procuratore europeo rigettato.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Riferimento utilizzato per osservare che il ricorrente non ha dedotto una violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 325, comma 1; quindi la censura sulla motivazione dell’ordinanza non è stata specificamente provata.
Principio sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (giurisprudenza consolidata della Cassazione)
La giurisprudenza ammette che l’individuazione e l’apprensione dei beni possano avvenire in fase esecutiva, ma se i beni sono formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell’indagato il terzo può impugnare con il giudizio di riesame; la validità della misura richiede comunque la prova della riferibilità dei beni all’indagato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (es. Sez. 2, n. 21515/2025; Sez. 3, n. 37465/2023; Sez. 3, n. 34602/2021; Sez. 2, n. 20685/2017; Sez. 3, n. 38512/2016 e altre)
Consolidamento del principio secondo cui l’onere della prova della disponibilità dei beni sequestrati grava sul Pubblico ministero e che il terzo intestatario ha come unico mezzo di tutela il riesame quando la misura viene estesa esecutivamente ai suoi beni.
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni oggetto di sequestro può proporre il giudizio di riesame quando l’esecuzione estende la misura ai suoi cespiti; non è escluso solo perché l’individuazione è avvenuta in fase esecutiva.
- L’onere di provare che i beni formalmente intestati a terzi siano in realtà nella disponibilità dell’indagato grava sul Pubblico ministero; la mera prova dell’incapienza patrimoniale del terzo non basta a dimostrare una intestazione fittizia.
- L’introduzione di nuove risultanze investigative in fase esecutiva richiede un contraddittorio e non può semplicemente sostituire il vaglio giurisdizionale: l’assenza di contraddittorio può giustificare l’annullamento della misura rispetto ai beni del terzo.
- La qualificazione del sequestro come atto esecutivo di una confisca per equivalente non elimina i diritti di difesa del terzo; questi conserva il rimedio del riesame per contestare la riferibilità dei beni all’indagato.
- In fase di impugnazione in Cassazione è necessario dedurre con precisione le violazioni di legge (es. mancata motivazione ai sensi di art. 325 c.1); censure generiche sulla motivazione o omissioni probatorie non convincono la Corte.
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