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Sentenza

Sentenza del 12/07/2017 n. 679 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Acconti sospesi - Iscrizione a ruolo - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La diretta iscrizione a ruolo è stata ritenuta illegittima. Quando il debito deriva da una diversa interpretazione della disciplina sulla sospensione e dalla pretesa debenza di acconti eccedenti il saldo d'imposta, l'Ufficio non può procedere immediatamente alla riscossione. Deve prima emettere e notificare un formale avviso di accertamento, adeguatamente motivato, che esponga le ragioni della pretesa e consenta al contribuente di difendersi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la diretta iscrizione a ruolo del debito fiscale. Gli acconti non erano stati versati durante il periodo di sospensione previsto per gli eventi sismici dell'Aquila; l'Ufficio li riteneva tuttavia dovuti nella parte eccedente il saldo d'imposta. La questione riguardava quindi la legittimità della riscossione mediante ruolo senza una preventiva e motivata verifica formalizzata in un avviso di accertamento, anche alla luce degli atti normativi e amministrativi emanati per disciplinare la sospensione.

Norme richiamate

  • Disciplina normativa e amministrativa di sospensione dei versamenti tributari per il sisma del 6 aprile 2009

    La sospensione dei versamenti deve essere interpretata considerando il complesso delle disposizioni normative e degli atti amministrativi emanati per l'emergenza. Qualora l'Ufficio ritenga che alcuni acconti restino dovuti, tale pretesa non può essere fatta valere direttamente mediante ruolo senza una preventiva motivazione formale.

  • Norme sulla riscossione mediante ruolo e sull'avviso di accertamento

    La riscossione diretta tramite ruolo è inammissibile quando la pretesa fiscale non deriva da un debito già certo, liquido e definito, ma richiede una valutazione interpretativa della posizione del contribuente. In tal caso è necessario un previo avviso di accertamento motivato e notificato.

Massime di principio

  • La riscossione mediante ruolo non può sostituire l'accertamento quando l'Amministrazione deve interpretare una disciplina speciale o contestare la spettanza di una sospensione fiscale.
  • Se il debito tributario dipende da una valutazione controversa degli acconti, dei saldi o degli effetti di una calamità naturale, l'Ufficio deve prima notificare un avviso di accertamento motivato.
  • Gli atti emergenziali di sospensione dei versamenti devono essere interpretati nel loro complesso; eventuali pretese di pagamento devono indicare chiaramente la base normativa e il calcolo del dovuto.
  • L'iscrizione a ruolo immediata è generalmente censurabile quando impedisce al contribuente di conoscere preventivamente le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La decisione non implica che ogni acconto sospeso sia definitivamente inesigibile: l'Amministrazione può contestarne il mancato pagamento, ma deve farlo attraverso il corretto procedimento di accertamento.

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