Sentenza del 12/07/2017 n. 679 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Acconti sospesi - Iscrizione a ruolo - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa diretta iscrizione a ruolo è stata ritenuta illegittima. Quando il debito deriva da una diversa interpretazione della disciplina sulla sospensione e dalla pretesa debenza di acconti eccedenti il saldo d'imposta, l'Ufficio non può procedere immediatamente alla riscossione. Deve prima emettere e notificare un formale avviso di accertamento, adeguatamente motivato, che esponga le ragioni della pretesa e consenta al contribuente di difendersi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la diretta iscrizione a ruolo del debito fiscale. Gli acconti non erano stati versati durante il periodo di sospensione previsto per gli eventi sismici dell'Aquila; l'Ufficio li riteneva tuttavia dovuti nella parte eccedente il saldo d'imposta. La questione riguardava quindi la legittimità della riscossione mediante ruolo senza una preventiva e motivata verifica formalizzata in un avviso di accertamento, anche alla luce degli atti normativi e amministrativi emanati per disciplinare la sospensione.
Norme richiamate
Disciplina normativa e amministrativa di sospensione dei versamenti tributari per il sisma del 6 aprile 2009
La sospensione dei versamenti deve essere interpretata considerando il complesso delle disposizioni normative e degli atti amministrativi emanati per l'emergenza. Qualora l'Ufficio ritenga che alcuni acconti restino dovuti, tale pretesa non può essere fatta valere direttamente mediante ruolo senza una preventiva motivazione formale.
Norme sulla riscossione mediante ruolo e sull'avviso di accertamento
La riscossione diretta tramite ruolo è inammissibile quando la pretesa fiscale non deriva da un debito già certo, liquido e definito, ma richiede una valutazione interpretativa della posizione del contribuente. In tal caso è necessario un previo avviso di accertamento motivato e notificato.
Massime di principio
- La riscossione mediante ruolo non può sostituire l'accertamento quando l'Amministrazione deve interpretare una disciplina speciale o contestare la spettanza di una sospensione fiscale.
- Se il debito tributario dipende da una valutazione controversa degli acconti, dei saldi o degli effetti di una calamità naturale, l'Ufficio deve prima notificare un avviso di accertamento motivato.
- Gli atti emergenziali di sospensione dei versamenti devono essere interpretati nel loro complesso; eventuali pretese di pagamento devono indicare chiaramente la base normativa e il calcolo del dovuto.
- L'iscrizione a ruolo immediata è generalmente censurabile quando impedisce al contribuente di conoscere preventivamente le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La decisione non implica che ogni acconto sospeso sia definitivamente inesigibile: l'Amministrazione può contestarne il mancato pagamento, ma deve farlo attraverso il corretto procedimento di accertamento.
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