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Sentenza

Sentenza n. 1921/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 279/2024, depositata il 26.04.2024

Giustizia amministrativa202503285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo che la difformità tra la sentenza indicata come oggetto dell'ottemperanza e quella effettivamente depositata impedisse di individuare correttamente il titolo giudiziale del quale si chiedeva l'esecuzione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione delle modalità di definizione della controversia.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 279/2024, depositata il 26 aprile 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 279/2024. Tuttavia, ha depositato nel giudizio una sentenza diversa da quella indicata quale oggetto dell'azione. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, sottoponendo previamente la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    La questione relativa all'inammissibilità, rilevata in via preliminare, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 114 c.p.a.

    La difformità tra il titolo giudiziale indicato come oggetto dell'ottemperanza e quello depositato in giudizio determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve individuare e produrre correttamente il titolo giudiziale del quale chiede l'esecuzione; la produzione di una sentenza diversa da quella indicata nel ricorso rende l'azione inammissibile quando impedisce di identificare il provvedimento da eseguire.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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