Cassazione Civile, Ordinanza n. 26254/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, emesso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 con metodo sintetico, fondato su presunti incrementi patrimoniali per acquisti immobiliari. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere sufficiente la mera allegazione documentale di utili percepiti, di importo inferiore alle somme reinvestite, senza considerare che tali risorse non risultavano adeguatamente provate quanto a disponibilità, entità e compatibilità temporale con gli acquisti contestati. La ricorrente ha inoltre valorizzato il lungo intervallo temporale tra la distribuzione degli utili e gli atti di compravendita, come elemento sintomatico contrario alla tesi difensiva del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, quando il contribuente deduca che le spese sono state sostenute con risorse non reddituali disponibili nel nucleo familiare, egli deve provare la disponibilità di tali somme, la loro entità e la durata del possesso, mediante documenti idonei a far emergere elementi sintomatici della riferibilità di quelle risorse alle spese contestate. Nel caso concreto, a fronte di acquisti immobiliari di circa 240.000 euro e 246.000 euro, la prova fornita dal contribuente non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare disponibilità di importo compatibile con gli esborsi contestati. La CTR, quindi, ha erroneamente applicato l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, accontentandosi della prova di una generica disponibilità di somme e non di una disponibilità anche quantitativamente compatibile con gli acquisti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamento sintetico, il contribuente che alleghi di avere finanziato le spese con risorse non reddituali del nucleo familiare deve provare la disponibilità di tali risorse, la loro entità e la durata del possesso; non basta dimostrare una generica disponibilità di somme, occorrendo una disponibilità compatibile anche per ammontare e periodo con gli acquisti contestati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria del contribuente non può arrestarsi alla dimostrazione dell’esistenza di una qualche provvista economica, ma deve riguardare una disponibilità di risorse anche quantitativamente compatibile con le spese oggetto di accertamento.
- Quando il contribuente giustifica spese patrimoniali con somme di origine non reddituale o con utili percepiti, è onerato di provare non solo l’esistenza di tali somme, ma anche la loro entità, la riferibilità temporale agli acquisti e la concreta possibilità di impiegarle per il loro finanziamento.
- Il giudice di merito viola l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 se considera sufficiente una prova documentale che attesti una disponibilità economica inferiore o comunque non compatibile con l’importo degli acquisti contestati dall’Ufficio.
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