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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Terza) n. 455/2022, del 14 febbraio 2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202200400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 326 del 2003 e conseguente ordinanza di demolizione, entrambi del 9 aprile 2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono e l’ordine di demolizione. I primi quattro motivi d’appello hanno censurato la decisione di primo grado per avere posto a carico del ricorrente l’onere di produrre le note comunali dell’11 aprile 2014 e del 19 giugno 2017, nonostante si trattasse di atti del procedimento amministrativo che l’amministrazione era tenuta a depositare ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.; sono state dedotte violazione delle regole sull’istruttoria del processo amministrativo, degli artt. 63 e 64 c.p.a., omissione dell’istruttoria richiesta, violazione del contraddittorio e difetto di motivazione. Nel merito, l’appellante ha sostenuto che la domanda di condono fosse completa, che il fabbricato non superasse i 450 metri cubi, che non fosse necessaria parte della documentazione richiesta dal Comune e che il certificato di idoneità sismica fosse stato illegittimamente preteso. Ha inoltre dedotto che il silenzio-assenso sulla domanda di condono si fosse perfezionato e che il diniego e l’ordine di demolizione fossero illegittimi per violazione della disciplina sul terzo condono, difetto di motivazione, travisamento, sviamento e violazione delle regole procedimentali.

La decisione

Il CGARS ha accolto i motivi d’appello relativi all’istruttoria processuale, ritenendo errata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva addossato al ricorrente la mancata produzione delle note comunali. Il processo amministrativo segue un modello dispositivo con metodo acquisitivo: l’onere della prova è attenuato quando la parte fornisca un principio di prova e non possa, senza colpa, acquisire la documentazione. Gli atti e i documenti del procedimento amministrativo, compresi quelli non depositati spontaneamente dall’amministrazione, sono indispensabili ai fini della decisione e possono essere acquisiti anche d’ufficio e in appello, senza violare il divieto di nova. L’amministrazione avrebbe dovuto depositare le note dell’11 aprile 2014 e del 19 giugno 2017; il giudice d’appello ha quindi ordinato il deposito documentale ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a. Esaminati poi i motivi originari, il Collegio li ha respinti, correggendo la motivazione della sentenza ma confermandone il dispositivo. La nota del 2014 aveva richiesto, tra l’altro, l’elaborato grafico relativo al muro di recinzione e il certificato di idoneità sismica, documentazione che non era stata prodotta. Il CGARS ha ritenuto legittimo il diniego, poiché la domanda non risultava adeguatamente documentata. Ha inoltre affermato che, nel terzo condono in Sicilia, l’art. 24 della legge regionale n. 15 del 2004 recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, compresi i limiti di sanabilità; nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili soltanto opere di minore rilevanza, conformi alle prescrizioni urbanistiche, anteriori al vincolo e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Il silenzio-assenso non si forma per il solo decorso del termine, se mancano i presupposti oggettivi e soggettivi della sanatoria. L’ordine di demolizione è stato ritenuto legittimo quale atto vincolato conseguente alla realizzazione di opere prive di idoneo titolo e non sanabili. L’appello è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito. È stata inoltre revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai redditi del 2023, con liquidazione al difensore del compenso per l’attività svolta nel periodo di permanenza dei requisiti.

Norme richiamate

  • artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.

    L’amministrazione [...] deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio; [...] il presidente o [...] il collegio ordina [...] l’esibizione degli atti e dei documenti.

    Gli atti e i documenti relativi al procedimento amministrativo sono oggetto di un obbligo di produzione dell’amministrazione; in caso di omissione il giudice può ordinarne l’esibizione anche d’ufficio e in appello.

  • artt. 63 e 64 c.p.a.

    Il processo amministrativo adotta un modello dispositivo con metodo acquisitivo: l’onere della prova è attenuato nel principio di prova e il giudice può esercitare poteri istruttori di soccorso quando la parte non sia in grado, senza colpa, di fornire la prova.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    In appello possono essere prodotti nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione; tale facoltà comprende gli atti del procedimento amministrativo impugnato.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Nel terzo condono, anche per opere situate in aree soggette a vincoli relativi, la sanabilità richiede congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità a interventi di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

  • art. 32, comma 35, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La domanda [...] deve essere corredata dalla: dichiarazione del richiedente [...] con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere [...] e lo stato dei lavori relativo.

    La domanda di condono deve essere corredata dalla documentazione necessaria a descrivere le opere e il loro stato; la mancata produzione della documentazione richiesta impedisce di ritenere adeguatamente istruita la domanda.

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004

    La disposizione recepisce integralmente la disciplina statale del terzo condono contenuta nell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, inclusi i limiti di sanabilità delle opere soggette a vincoli relativi.

  • art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile [...] non superiore a € 12.838,01.

    Il superamento della soglia reddituale impedisce la permanenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002

    L’effettività e la permanenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio possono essere verificate anche dopo l’ammissione.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    La sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali comporta la revoca del patrocinio con effetto dal momento dell’accertamento della modifica; la revoca è retroattiva negli altri casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo vige un modello dispositivo con metodo acquisitivo: quando la parte abbia fornito un principio di prova e non possa senza colpa procurarsi la documentazione, il giudice deve esercitare i propri poteri istruttori per acquisire gli elementi indispensabili alla decisione.
  • Gli atti e i documenti relativi al procedimento amministrativo impugnato sono, per la loro natura, indispensabili ai fini della decisione e devono essere prodotti dall’amministrazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.; in caso di omissione, il giudice può ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., anche in appello.
  • La produzione in appello degli atti del procedimento amministrativo non viola il divieto di nova quando tali documenti siano indispensabili alla decisione, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
  • Nel terzo condono edilizio in Sicilia, il recepimento dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 comporta che, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, siano sanabili soltanto opere di minore rilevanza, conformi alla disciplina urbanistica, anteriori all’imposizione del vincolo e assistite dal parere favorevole dell’autorità competente.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine quando manchino i presupposti di fatto e di diritto richiesti per la sanatoria; il decorso del tempo costituisce soltanto un elemento della fattispecie autorizzativa.
  • La mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare la consistenza e la sanabilità dell’opera impedisce il perfezionamento della sanatoria e legittima il diniego nonché il conseguente ordine di demolizione, quale atto vincolato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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