Cassazione Penale, Ordinanza n. 12765/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su richiesta dell'imputato ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.400 di multa in relazione al reato ascritto. Contro la sentenza il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: lamentava che l'apparato argomentativo fosse inidoneo a dare conto del controllo sostanziale del giudice sull'accordo, specie quanto alla gravità del fatto, alla congruità della pena e alla qualificazione giuridica del fatto; sosteneva inoltre che non fosse comprensibile se il giudice avesse verificato la possibile applicazione di una diversa qualificazione giuridica e, più in generale, il rispetto dei presupposti per il patteggiamento e per l'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: mancata espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi escluso la deducibilità di generici vizi motivazionali sull'apparato argomentativo, sulla gravità del fatto, sulla congruità della pena e sulla valutazione ex art. 129 c.p.p. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha osservato che è censurabile solo in caso di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, evenienza non ravvisata nel caso concreto. Conseguentemente ha pronunciato l'inammissibilità "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplin a il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la richiesta dell'imputato comporta rinuncia sostanziale a contestare la responsabilità e i presupposti storici dell'accusa, salvo i limiti di legge.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai soli vizi tassativamente indicati dalla norma; esclude la deducibilità di generici vizi motivazionali e delle censure sulla valutazione di merito non rientranti nei casi previsti.
art. 129, comma 1, c.p.p.
il proscioglimento immediato per cause evidenti non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" per i ricorsi che non superano i presupposti di ammissibilità, con procedura semplificata e non partecipata; la disciplina opera in rapporto di specialità rispetto alla trattazione camerale partecipata.
art. 610, comma 1, c.p.p.
richiamato in relazione alla trattazione camerale dei ricorsi, distinta dalla procedura semplificata prevista per l'inammissibilità senza formalità.
art. 611 c.p.p.
norma richiamata per la trattazione camerale dei ricorsi, non applicata nel caso di inammissibilità senza formalità.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure generiche o attinenti alla motivazione sulla gravità del fatto, sulla congruità della pena o sul controllo sostanziale dell'accordo.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile e la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non basta una diversa lettura opinabile della fattispecie.
- Con il patteggiamento l'imputato rinuncia sostanzialmente a contestare la ricostruzione storica del fatto e, salvo ipotesi di pena illegale, non può dolersi dell'entità della pena concordata e poi applicata dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non è deducibile l'omessa o insufficiente valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tale censura esula dal catalogo tassativo dei motivi consentiti.
- Quando il ricorso è inammissibile perché non rientra nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararlo senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12712/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12718/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12719/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12728/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12762/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12763/2026 del 07/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →