Sentenza n. 474/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 6753/2024 emessa in data 16 ottobre 2024, dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La sentenza non era stata impugnata ed era stata attestata come passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, nonostante la notificazione del titolo il 17 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento del dovuto, degli accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché le astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la rituale notificazione del titolo, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvalersi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, se necessario, all'allocazione in bilancio, all'impegno, alla liquidazione, all'ordine e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine predeterminato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il termine per fruire di un beneficio non può più essere rispettato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione ha natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa come impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato, dovendo adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di un'astreinte: la misura coercitiva deve essere valutata in concreto secondo equità e può essere negata quando non risulti giustificata dalle circostanze del caso.
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