Cassazione Penale, Ordinanza n. 17431/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di illecita detenzione di cocaina. Il ricorso deduceva un unico motivo di violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la fattispecie dovesse essere ritenuta di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la valutazione di merito della Corte territoriale era adeguatamente motivata e non censurabile in sede di legittimità, anche alla luce delle concrete modalità del fatto: cocaina già confezionata in cinque involucri termosaldati, custodita in un ripostiglio dell'abitazione chiuso a chiave, nonché rinvenimento di un bilancino di precisione nell'autovettura dell'imputato, in un contesto territoriale noto per attività di spaccio.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era riconoscibile, perché la Corte territoriale aveva valorizzato elementi fattuali concreti incompatibili con una minima offensività e la censura mirava a rimettere in discussione una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
cod. pen.
La sentenza richiama in via generale la disciplina penale della fattispecie e della causa di non punibilità invocata, senza ulteriori specificazioni normative nel testo fornito.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è configurabile quando le modalità concrete della condotta evidenziano un quadro di offensività non minimale, desumibile da elementi come il confezionamento della sostanza in più involucri, la custodia in luogo protetto e la disponibilità di strumenti tipicamente collegati allo spaccio.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto, se compiutamente motivata dal giudice di merito, è sottratta al sindacato di legittimità quando il ricorso si risolva in una mera diversa lettura del compendio fattuale.
- Nel giudizio di cassazione, una censura che investa esclusivamente il merito della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di appello è manifestamente infondata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In presenza di indici fattuali sintomatici della destinazione della droga allo spaccio, la mera detenzione di sostanza stupefacente non può essere automaticamente degradatada a fatto di particolare tenuità.
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