Cassazione Civile, Ordinanza n. 10962/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001 con cui l'Ufficio contestava a una società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da una ditta individuale, con conseguente indebita detrazione dell'IVA e indebita deduzione delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali indicati in tali fatture. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provato l'utilizzo di fatture inesistenti e ritenendo deducibili dal 2001 le quote di ammortamento, benché i beni strumentali fossero entrati in funzione nel 2004. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo la legittimità della motivazione per relationem dell'avviso; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 654 c.p.p., assumendo erronea pretesa di allegazione dell'esito del giudizio penale; 4) nullità per motivazione apparente quanto alla pretesa necessità di specificare gli estremi delle fatture; 5) violazione dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972 in tema di requisiti delle fatture; 6) violazione dell'art. 102 d.P.R. n. 917/1986, perché le quote di ammortamento sarebbero deducibili solo dall'entrata in funzione dei beni (2004) e non dalla data di acquisto (2001); 7) ulteriore nullità per motivazione avulsa da qualunque processo argomentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivi. In particolare ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la CTR aveva respinto l'appello non per vizi formali dell'avviso ma per difetto di prova dell'utilizzo di fatture inesistenti; ha escluso la motivazione apparente, ritenendo la sentenza comunque comprensibile e dotata del minimo costituzionale; ha giudicato inammissibile il terzo motivo perché la CTR non aveva fondato la decisione su una pretesa allegazione dell'esito del giudizio penale; ha ritenuto assorbito il quinto motivo rispetto al quarto. Il sesto motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato che, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento, rileva la messa in funzione effettiva del bene strumentale e non la sola data di acquisto, sicché la CTR aveva errato nel riconoscere la deduzione dal 2001 anziché dal 2004. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Consente la motivazione dell'avviso di accertamento anche per relationem; tuttavia la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 56, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 sulla motivazione dell'atto impositivo per relationem.
art. 20 d.lgs. n. 74/2000
Invocato dall'Ufficio, ma la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse richiesto alcun esito del giudizio penale come prova necessaria.
art. 654 c.p.p.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato penale nel processo tributario; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Norma sui requisiti formali della fattura richiamata nel ricorso; la censura è rimasta assorbita dal rigetto del motivo connesso sulla motivazione apparente.
art. 102 d.P.R. n. 917/1986
Ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento conta l'effettiva entrata in funzione del bene strumentale; la sola acquisizione non basta.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è viziata solo se manca del tutto o è meramente apparente, contrastante, perplessa o incomprensibile; la sentenza di merito, pur succinta, è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge utilizzata per il controllo di legittimità sui motivi accolti o respinti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale dopo la riforma del 2012.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a colpire argomentazioni non decisive o meri passaggi rafforzativi.
- La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale": è nulla quando manchi del tutto, sia solo apparente, presenti contrasti inconciliabili o sia obiettivamente incomprensibile; una motivazione succinta ma intellegibile è sufficiente.
- Nel processo tributario, l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem, ma la validità formale dell'atto non rileva se il giudice di merito fonda la decisione su un autonomo e decisivo rilievo di merito, quale la mancanza di prova dei fatti contestati.
- Ai fini della deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali, è necessaria l'effettiva messa in funzione del bene; la deduzione non decorre automaticamente dalla data di acquisto o di costruzione.
- Quando il bene strumentale non è ancora entrato in funzione, non è ammortizzabile ai fini fiscali, anche se già acquistato o materialmente disponibile.
- Un'affermazione del giudice di merito svolta ad abundantiam, non decisiva ai fini del decidere, non può essere utilmente censurata come ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10919/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →