Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-246/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 settembre 2023. — BW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Trasporti combinati di merci tra Stati membri – Direttiva 92/106/CEE – Trasporto internazionale di merci su strada – Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Trasporto di container vuoti prima del carico o dopo lo scarico di merci nell’ambito di un trasporto combinato – Inapplicabilità delle disposizioni relative ai trasporti di cabotaggio. — Causa C-246/22

Giurisprudenza europea62022CJ0246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il movimento su strada del container vuoto, se strettamente collegato al trasporto combinato delle merci, non va trattato come trasporto autonomo di cabotaggio. La soluzione valorizza la funzione accessoria ma indispensabile di tali spostamenti rispetto al trasporto principale e favorisce l’obiettivo della direttiva di promuovere il trasporto combinato. Ne consegue che i limiti quantitativi e temporali del cabotaggio ex regolamento n. 1072/2009 non si applicano a questi tragitti.

Trasporto su strada di container vuoti tra terminal e punto di carico/scarico: se rientri nel trasporto combinato e sia esente dalle regole sul cabotaggio.

La questione giuridica

Se il trasporto su strada di container vuoti verso il luogo di carico o dal luogo di scarico debba essere considerato parte inseparabile del trasporto dei container carichi e, quindi, rientrare nella nozione di "trasporto combinato" ai sensi della direttiva 92/106, con conseguente esclusione dall’applicazione delle norme sul cabotaggio del regolamento n. 1072/2009.

Principio di diritto

L’articolo 1 della direttiva 92/106 deve essere interpretato nel senso che il trasporto su strada di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico di merci rientra nella nozione di "trasporto combinato" quando è effettuato in connessione immediata con il trasporto delle merci, sicché beneficia del regime liberalizzato previsto per i tragitti iniziali e/o terminali dall’articolo 4 della direttiva e non è soggetto alle limitazioni sul cabotaggio del regolamento n. 1072/2009.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/106/CEE
  • Regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 1 della direttiva 92/106/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 92/106/CEE
  • Articolo 4 della direttiva 92/106/CEE
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009

Trasporto su strada di container vuoti e trasporto combinato

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Amtsgericht Köln nella causa tra BW e il Bundesamt für Güterverkehr (BAG), riguarda l’articolato rapporto tra direttiva 92/106/CEE sul trasporto combinato e regolamento (CE) n. 1072/2009 sul mercato del trasporto internazionale di merci su strada. Il nodo è stabilire se gli spostamenti stradali di container vuoti, effettuati prima del carico o dopo lo scarico, debbano essere qualificati come parte del trasporto combinato oppure come trasporti autonomi soggetti alle regole sul cabotaggio.

Fatti e procedimento principale

Il BAG ha contestato alla ricorrente, amministratrice delegata di una società rumena di trasporti, varie operazioni svolte per conto di una società tedesca. L’autorità tedesca ha ritenuto che, in almeno 57 casi, il trasporto di container vuoti non potesse beneficiare del regime del trasporto combinato e costituisse invece cabotaggio, con superamento del limite di tre trasporti in sette giorni previsto dall’articolo 8 del regolamento n. 1072/2009.

La ricorrente ha sostenuto che il trasporto dei container vuoti era inseparabile dal trasporto dei container carichi: i container venivano presi a vuoto in un terminal, trasportati al punto di carico e poi portati, una volta caricati, verso il porto; analogamente, dopo lo scarico, il container vuoto veniva riportato al terminal. Il giudice tedesco ha quindi chiesto se questo segmento a vuoto rientri nel trasporto combinato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 92/106/CEE, in particolare gli articoli 1, 3 e 4;
  • il regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare gli articoli 1, 2 e 8;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

La direttiva 92/106 definisce il trasporto combinato come un trasporto di merci tra Stati membri in cui il tratto iniziale o terminale avviene su strada e la parte restante per ferrovia, via navigabile o mare, entro determinate distanze. L’articolo 4 riconosce ai vettori stradali stabiliti in uno Stato membro il diritto di effettuare i tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato.

Il regolamento n. 1072/2009 disciplina invece il cabotaggio come trasporto nazionale temporaneo effettuato da un trasportatore non residente e sottoposto a limiti stringenti, tra cui quelli dell’articolo 8. Il considerando 16 precisa che gli spostamenti nazionali che non fanno parte di un trasporto combinato rientrano nel cabotaggio.

Questione interpretativa

Il giudice del rinvio dubitava se la direttiva 92/106 contempli anche il trasporto del container vuoto come parte del trasporto combinato. Temeva che una lettura estensiva potesse essere incompatibile con il tenore letterale dell’articolo 1, che parla di "trasporti di merci", e con l’assenza, nell’articolo 3, di indicazioni specifiche sul tragitto a vuoto nel documento di trasporto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il rapporto tra i due atti è coordinato: la direttiva 92/106 si applica al trasporto combinato, mentre il regolamento n. 1072/2009 lascia impregiudicate le disposizioni relative al trasporto combinato; di conseguenza, per stabilire se un tragitto interno sia cabotaggio occorre verificare se esso faccia parte di un trasporto combinato.

In assenza di una previsione espressa nella direttiva, la Corte interpreta la nozione alla luce di testo, contesto e finalità. Sotto il profilo letterale, il fatto che la direttiva parli di trasporti di merci non esclude che una fase del percorso comprenda il movimento del container vuoto, purché esso sia in connessione immediata con il trasporto delle merci. Tale spostamento è qualificato come accessorio ma indispensabile alla realizzazione del trasporto principale.

Quanto alla finalità, la Corte valorizza il terzo considerando della direttiva, che mira a promuovere il trasporto combinato per ridurre congestione, migliorare la tutela dell’ambiente e la sicurezza stradale. Escludere i tragitti a vuoto strettamente connessi al trasporto combinato costringerebbe spesso a ricorrere a un vettore nazionale per spostare il container tra terminal e punto di carico/scarico, con aggravio di costi e oneri amministrativi e conseguente minore competitività del trasporto combinato.

La Corte richiama inoltre il regolamento n. 1072/2009, che mostra come il legislatore UE riconosca, in più disposizioni, che anche spostamenti a vuoto possono beneficiare del regime dei trasporti di merci se funzionalmente collegati a un trasporto a carico (articolo 2, paragrafo 2, lettera d, e articolo 1, paragrafo 5).

Decisione e principio affermato

La Corte risponde quindi che il trasporto su strada di container vuoti tra un terminal e un punto di carico o scarico di merci rientra nel trasporto combinato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/106, quando è effettuato in connessione immediata con il trasporto delle merci. Ne deriva che tale tragitto beneficia del regime liberalizzato per i percorsi iniziali e/o terminali previsto dall’articolo 4 della direttiva ed è escluso dalle norme sul cabotaggio del regolamento n. 1072/2009.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore, la pronuncia è rilevante perché evita di assoggettare ai limiti del cabotaggio i movimenti a vuoto strettamente funzionali al trasporto intermodale. In termini operativi, il segmento vuoto non va valutato isolatamente se rappresenta una fase necessaria del medesimo ciclo logistico di trasporto combinato.

Come è indicizzato

Materietrasporti combinatitrasporto internazionale di merci su stradacabotaggiologistica intermodalemercato dei trasporti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.