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Ordinanza

Ordinanza n. 12725/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: in parte qua, del Decreto del -OMISSIS- del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 30 gennaio 2026, con cui è stato disposto il transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa – ai sensi dell’art. 930 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66 e del D.M. 18.4.2022 – dell’ex Sottocapo Aiutante -OMISSIS-, nella sola parte in cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente presso il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi della -OMISSIS-; del non conosciuto verbale della competente Commissione sui transiti costituita dai rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dell’Ufficio per la tutela della cultura della memoria della Difesa e dall’Ufficiale medico del lavoro, e dei relativi allegati, nel corso della quale, malgrado le condizioni sanitarie e familiari del ricorrente, gli Organi Programmatori e, nello specifico, lo Stato Maggiore della Marina, in pretesa applicazione dei criteri di impiego di cui alla Circolare n. -OMISSIS- del 25 luglio 2023, ritenendo non applicabile quanto previsto dall’Annesso 2 e dai criteri in deroga, hanno assegnato il Messina presso il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi della -OMISSIS-; della eventuale, ma non conosciuta, determinazione ivi assunta nella sola parte in cui si individua quale sede di prima assegnazione il Comando -OMISSIS-; della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile del 27 gennaio 2026 di trasmissione del Foglio n. -OMISSIS-del 21 gennaio 2026 dello Stato Maggiore della Marina, nonché del Foglio allegato contenente le motivazioni determinanti la sede di assegnazione; ove occorra, e solo nell’ipotesi in cui possa essere di impedimento ad una assegnazione presso una sede vicino alla propria residenza, dei citati provvedimenti e dei verbali delle predette riunioni nella parte in cui attribuiscono il profilo professionale al ricorrente; ove occorra, della Circolare n. -OMISSIS- del 25 luglio 2023 laddove interpretata nel senso di non consentire l’assegnazione del personale militare in transito nei ruoli civili presso la sede più vicina alla propria residenza nonostante la sussistenza delle condizioni personali, sanitarie e familiari di elevata protezione sociale; della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Sottocapo aiutante -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-”, con cui si comunica l’esito della riunione degli Organi Programmatori, nonché l’assegnazione presso il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi della -OMISSIS-, e si invita il ricorrente a presentarsi presso il predetto Comando per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l’assunzione in servizio; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per il riconoscimento del diritto all’assegnazione del ricorrente presso una sede di servizio situata in prossimità della propria residenza e/o, comunque, per la condanna dell’Amministrazione alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa alla individuazione della sede di servizio Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\5\2026 :

Giustizia amministrativa202602494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della sede di prima destinazione presso un Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi, nonché gli atti presupposti relativi al transito del militare nelle aree funzionali del personale civile della Difesa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, limitatamente alla sede di prima assegnazione, unitamente agli atti e ai verbali della Commissione sui transiti, alle determinazioni degli organi programmatori, alle note ministeriali e alla circolare sui criteri di impiego. Ha chiesto anche il riconoscimento del diritto a essere assegnato presso una sede prossima alla propria residenza o, in subordine, la rinnovazione dell’attività amministrativa. I motivi aggiunti hanno riguardato il successivo provvedimento di trasferimento presso un’unità dislocata in altra sede. Il ricorso deduceva, in particolare, che l’assegnazione non avrebbe adeguatamente considerato le condizioni sanitarie e familiari del militare e i criteri di elevata protezione sociale, contestando l’interpretazione della circolare nella parte in cui avrebbe escluso l’assegnazione alla sede più vicina alla residenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti. Dopo la discussione cautelare, l’Amministrazione ha depositato un nuovo foglio del 6 luglio 2026, successivamente depositato anche dal ricorrente, con cui lo Stato Maggiore della Marina ha proposto l’assegnazione del ricorrente presso l’Arsenale Militare Marittimo di altra sede, mantenendo il profilo professionale di Assistente amministrativo, dichiarando superate e prive di ulteriore efficacia le precedenti note ministeriali del 27 gennaio e del 25 maggio 2026. In ragione di tale sopravvenienza, il Collegio ha ritenuto opportuno un nuovo esame della vicenda in prosieguo cautelare e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 5 agosto 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Richiamato quale base normativa del transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile della Difesa.

  • D.M. 18 aprile 2022

    Richiamato quale disciplina attuativa del transito del personale militare nei ruoli civili della Difesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando, dopo la discussione di un’istanza cautelare, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che modifica la situazione oggetto di causa e dichiara superati gli atti precedentemente impugnati, il giudice può rinviare l’esame in prosieguo cautelare per consentire una nuova valutazione della vicenda alla luce della sopravvenienza.
  • L’adozione di un nuovo atto amministrativo nelle more della decisione cautelare non determina automaticamente la definizione del giudizio, ma può rendere necessario un nuovo esame cautelare dell’assetto degli interessi e dell’efficacia degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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