Sentenza n. 5047/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione per la presentazione e lavorazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 12 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta satisfattiva della pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa nel corso del giudizio, la regolazione delle spese può tenere conto della durata del ritardo precedente alla proposizione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione; tali elementi possono giustificare la compensazione delle spese, ferma la restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
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