Cassazione Penale, Ordinanza n. 05756/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Dal testo emerge che i primi due motivi riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, mentre il terzo motivo riguardava la rideterminazione della pena. La Corte di merito, infatti, aveva già eliminato la pena pecuniaria e ridotto quella detentiva. Il ricorso è stato corredato anche da memoria difensiva, ritenuta però sostanzialmente reiterativa dei motivi già proposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal giudice di merito, che aveva accertato l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica mediante una visita effettuata dall'imputato, durante la quale questi aveva mostrato il cavo orale alla persona offesa e le aveva indicato l'intervento da eseguire. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché nella rideterminazione della pena la Corte territoriale aveva già eliminato la pena pecuniaria e ridotto quella detentiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 348 c.p.
La decisione presuppone la configurabilità dell'esercizio abusivo di una professione, nel caso concreto quella odontoiatrica, come già accertato dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di esercizio abusivo di professione, è sufficiente, ai fini dell'accertamento del fatto, una condotta concreta che si risolva nello svolgimento di attività riservata alla professione, come la visita odontoiatrica con indicazione dell'intervento da eseguire.
- Una doglianza sulla pena è manifestamente infondata quando la decisione di merito abbia già operato una riduzione del trattamento sanzionatorio, eliminando una componente della pena e diminuendo quella detentiva.
- La memoria difensiva che si limiti a reiterare i motivi di ricorso non vale a superare le ragioni di inammissibilità già emerse dal ricorso stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05713/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05726/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05727/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05737/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05738/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05743/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →