Sentenza n. 4023/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 443/2025, depositata e resa pubblica il 05.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 778/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 12.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 443/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 443/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente per quattro anni scolastici, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equivalente e al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 12 giugno 2025, l'amministrazione non ha posto in essere alcun adempimento. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso notificato l'8 maggio 2026, chiedendo l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non era stata eseguita, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per porre in essere gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile solo dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
pagamento in conto sospeso
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione, pur destinataria del titolo, non vi abbia dato esecuzione.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso per l'esecuzione del titolo esecutivo può essere proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato, la regolare notificazione del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione debitrice.
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