Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/11/2018 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Contraddittorio preventivo all'emissione dell'accertamento - Non sussiste - Verifica senza accesso alla sede del contribuente - Il raddoppio dei termini per l'accertamento non opera per il tributo IRAP.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava, da un lato, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e, dall'altro, l'utilizzo del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973. La verifica era stata svolta senza accesso o ispezione presso la sede del contribuente. La questione riguardava inoltre l'applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP.

La decisione

La sentenza ha escluso l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, ritenendo applicabile l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 solo nei casi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente. Poiché la verifica era stata eseguita senza accesso alla sede, l'omessa instaurazione del contraddittorio non ha determinato l'illegittimità dell'accertamento. Tuttavia, è stato affermato che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973, collegato alla denuncia di reati tributari, opera per le imposte dirette e l'IVA, ma non per l'IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    eventuale contraddittorio preventivo successivo al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

    La norma non stabilisce un obbligo generale di contraddittorio preventivo per ogni accertamento, ma si applica alle verifiche caratterizzate da accesso, ispezione o permanenza presso i locali del contribuente.

  • Art. 43, comma 2-bis, D.P.R. n. 600/1973

    raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di fatti comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

    Il raddoppio dei termini è riferito agli accertamenti concernenti le imposte sui redditi e, secondo il richiamo normativo, l'IVA, ma non può essere esteso al tributo IRAP.

  • Art. 331 c.p.p.

    obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

    La sussistenza di fatti penalmente rilevanti può costituire il presupposto per il raddoppio dei termini nei casi previsti dalla normativa tributaria, senza però estendere tale effetto all'IRAP.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applica automaticamente a ogni procedimento tributario: occorre verificare se vi sia stato accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente.
  • Una verifica svolta esclusivamente mediante acquisizione o esame documentale senza accesso alla sede, in linea generale, non fa sorgere il diritto al contraddittorio preventivo previsto da tale disposizione.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento deve essere applicato in modo tassativo e in relazione ai tributi espressamente considerati dalla norma; non può essere esteso analogicamente all'IRAP.
  • La presenza di una possibile rilevanza penale della violazione non consente di raddoppiare automaticamente i termini per ogni imposta: occorre verificare il collegamento tra la norma sul raddoppio e il singolo tributo accertato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.