Cassazione Penale, Ordinanza n. 15524/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti in continuazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le sommarie informazioni testimoniali e le individuazioni fotografiche, valorizzando come prova di responsabilità elementi tra loro contraddittori e comunque insufficienti. Secondo la difesa, non vi era univoco riconoscimento dell'imputato da parte delle persone sentite e non era stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio in relazione a tutti i capi di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e si risolvessero nella mera prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha reputato logica e congrua la valutazione della Corte d'appello, che aveva attribuito rilievo a una pluralità di individuazioni positive, ai contatti telefonici reiterati tra l'imputato e gli acquirenti e alla loro familiarità con l'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato quale base della continuazione tra i fatti contestati
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa al reato di stupefacenti oggetto di condanna
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
individua i vizi denunciabili in cassazione per inosservanza di legge e mancanza/illogicità della motivazione
art. 530 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione al dubbio sulla responsabilità e al criterio di valutazione probatoria
art. 533 c.p.p.
richiamato dalla Corte per ribadire che la censura sulla prova è inammissibile se si riduce a contestazione generica della valutazione probatoria
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente generiche o riproduttive di doglianze già esaminate dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'esito negativo di un singolo riconoscimento o di una singola individuazione non travolge, di per sé, la forza dimostrativa di una pluralità di individuazioni positive coerenti e convergenti tra loro.
- La valutazione di responsabilità può fondarsi legittimamente su un quadro indiziario composto da più fonti dichiarative, riscontri oggettivi e dati di contesto, purché il ragionamento decisorio sia coerente, logico e immune da manifeste illogicità.
- La violazione dell'art. 533 c.p.p. non può essere utilmente dedotta quando la doglianza si risolva in una generica contestazione dell'attendibilità della prova e non in uno specifico vizio di motivazione.
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