Sentenza n. 6/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, notificato a mani in data 28.10.2025, con il quale la Questura di Bologna ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno da assistenza minori a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha annullato in autotutela il diniego impugnato e ha comunicato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla carenza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna che aveva respinto la domanda di conversione del titolo di soggiorno, deducendo la violazione del principio del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, nonché la violazione dell'art. 22, comma 9, del d.lgs. 286/1998, ancora sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria. Nel corso del giudizio, la Questura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha comunicato il riconoscimento di elementi sopravvenuti, informando il ricorrente che sarebbe stato rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della validità di un anno. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta misure idonee a soddisfare la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.
art. 2, comma 6, d.lgs. 57/2007
La disposizione è richiamata quale base del permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori.
art. 22, comma 9, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e adotta una determinazione idonea a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole al ricorrente non comporta automaticamente la soccombenza dell'amministrazione, sicché, in assenza di ulteriori elementi, le spese possono essere compensate.
Come è indicizzato
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