Cassazione Penale, Sentenza n. 18329/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Antonelli impugnava la sentenza di condanna per rapina, porto e detenzione illegale di armi, ricettazione, tentato omicidio e omicidio (con applicazione dell'aggravante del nesso teleologico) contestando: 1) la legittimità costituzionale dell'art. 576 n.1 c.p. per la conseguente obbligatorietà dell'ergastolo; 2) la mancata visione in contraddittorio dei filmati di videosorveglianza e, più in generale, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione riguardo la responsabilità penale e l'elemento soggettivo (dolo) per i delitti di omicidio e tentato omicidio; 3) la mancata prova certa circa chi abbia effettivamente esploso i colpi e la perdita di controllo sull'arma durante la colluttazione (tesi dell'accidentalità); 4) il travisamento della prova e violazione delle norme processuali (art. 603, 533 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul punto costituzionale ha confermato la congruità della disciplina che associa alcune circostanze aggravanti all'ergastolo, richiamando la giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU e ricordando la possibilità di attenuanti e degli istituti dell'ordinamento penitenziario (es. liberazione condizionale). Quanto ai profili probatori, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non macroscopicamente illogica: le videoriprese, le dichiarazioni testimoniali (in particolare della persona offesa e di un testimone) e gli accertamenti balistici e medico-legali confliggono coerentemente a dimostrare che Antonelli ha impugnato e premuto ripetutamente il grilletto mentre era sovrastato da Zhou e Proietti, idoneo a provare il dolo diretto/alternativo e l'aberratio ictus (colpe rivolte a persona diversa ma con identico risultato voluto). È stata inoltre dichiarata inammissibile per tardività la richiesta di rinnovazione istruttoria sulla visione dei filmati; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in cassazione (non può rinnovare la valutazione di merito dei fatti salvo macroscopici vizi di motivazione). Il ricorso è stato quindi respinto e la condanna e le pene inflitte in precedenza confermate.
Norme richiamate
art. 576, primo comma, n. 1) cod. pen.
Circostanza aggravante del 'nesso teleologico' (omicidio commesso per realizzare o occultare un altro reato o per assicurarsi l'impunità) che, secondo la disciplina, determina l'applicazione dell'ergastolo; la Corte ha ritenuto costituzionalmente compatibile la previsione e ha ricordato che il giudice può comunque ponderare attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.
art. 82 cod. pen.
Aberratio ictus: quando l'offesa colpisce persona diversa da quella voluta per errore nel mezzo esecutivo, la responsabilità per il reato voluto permane; la Corte ha confermato che l'errore sul soggetto passivo non esclude l'omicidio volontario.
art. 575 cod. pen.
Omicidio: la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo (dolo diretto o, in via alternativa, dolo alternativo) alla base delle condotte che hanno cagionato la morte e il ferimento; la valutazione ha poggiato su videoriprese, dichiarazioni e accertamenti tecnici.
art. 628, terzo comma, n. 1) cod. pen.
Rapina: contestata la condotta di aver posto in essere atti idonei e diretti a commettere rapina; la corte ha ritenuto integrato il reato, pur non riuscendo la consumazione per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte ha confermato la qualificazione di aver ricevuto armi e mezzo provento di delitto, applicando le conseguenti fattispecie satelliti.
art. 697 cod. pen.
Detenzione di munizioni: contestata la detenzione illegale di cartucce; la fattispecie è stata ritenuta provata e sussistente.
art. 69 cod. pen.
Circostanze attenuanti: la Corte ha richiamato la possibilità di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti anche quando è applicata l'aggravante che comporta l'ergastolo.
art. 585 cod. proc. pen.
Norma richiamata in materia di inammissibilità per tardività: la Corte di appello aveva giudicato tardiva e quindi inammissibile la richiesta di rinnovazione istruttoria per la visione in contraddittorio dei filmati.
art. 603 cod. proc. pen.
Visione dei reperti audiovisivi in contraddittorio: la Cassazione ha ritenuto che, alla luce delle evidenze già acquisite (videoriprese analizzate dai giudici di merito, testimonianze, accertamenti tecnici), la mancata rinnovazione non fosse rilevante e non avesse determinato un vizio tale da inficiare il giudizio.
art. 533 cod. proc. pen.
Criterio della decisione sulla base del libero convincimento fondato sulla prova: la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno valutato coerentemente le fonti probatorie e sussisteva certezza oltre ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione: la Corte ha ribadito che non può riformare il giudizio di merito sostituendosi ai giudici di fatto salvo macroscopici vizi di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prescrizione sull'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso espone i motivi nei limiti necessari e richiesti dalla norma.
Massime di principio
- La contestazione costituzionale dell'aggravante che conduce all'ergastolo è difficilmente fondata se l'ordinamento prevede strumenti di riesame ed esecuzione della pena (es. liberazione condizionale); il giudice supremo segue la giurisprudenza consolidata su questo punto.
- L'aberratio ictus non esclude la responsabilità per omicidio volontario: l'errore sul soggetto offeso non cancella il dolo in relazione al tipo di offesa voluta.
- In sede di appello e cassazione il giudice non è obbligato a disporre la rinnovazione istruttoria (es. visione in contraddittorio di filmati) se il quadro probatorio complessivo (videoriprese già esaminate, dichiarazioni testimoniali, accertamenti tecnici) è coerente e sufficiente a fondare la decisione.
- Per impugnare con successo una condanna fondata su prova mista (video, testi, accertamenti tecnici) è necessario dimostrare elementi concreti che contraddicono in modo evidente e grave la ricostruzione dei giudici di merito, non solo avanzare ipotesi alternative plausibili.
- Il sindacato di legittimità è limitato: la Corte di cassazione verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione, ma non riforma le valutazioni di fatto fatte dai giudici di merito salvo macroscopici errori o travisamenti probatori.
- Quando l'uso di un'arma è stato finalizzato a garantirsi l'impunità o il profitto di un reato, il legislatore e la giurisprudenza danno rilievo aggravato a tale elemento teleologico, con conseguenze sanzionatorie molto severe.
- Le richieste tardive di acquisizione o rinnovazione di prove audiovisive possono essere dichiarate inammissibili; chi le chiede deve rispettare i termini procedurali e motivare tempestivamente la necessità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18261/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18262/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18263/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18264/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18266/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18267/2023 del 03/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →