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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25613/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato in D/8 il classamento proposto in E/1, con Docfa del 21 agosto 2012, per immobili situati nel porto di Genova, costituiti da capannoni, spogliatoi e servizi adibiti al deposito temporaneo e alla custodia di merci provenienti dall’estero e sdoganate nel porto. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1430/2019 depositata il 4 dicembre 2019, aveva confermato la decisione di primo grado e respinto l’impugnazione dell’amministrazione, considerando l’area funzionale al traffico marittimo e alle operazioni portuali e non autonomamente produttiva di reddito. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, dell’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 e della legge n. 212/2012, sostenendo che la disciplina del 2017, efficace dal 1° gennaio 2020, non poteva applicarsi retroattivamente per giustificare la categoria E/1. Con il secondo, sempre per violazione di legge, ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 40, della legge n. 296/2006 e degli artt. 5 del r.d.l. n. 652/1939 e 40 del d.P.R. n. 1142/1949, contestando che le caratteristiche dei cespiti e la loro destinazione commerciale e strumentale alle operazioni di trasporto consentissero di escludere l’autonomia reddituale e di mantenere la categoria E/1. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, la novità del primo motivo, la formazione di un giudicato interno sull’accertamento fattuale della mancanza di redditività autonoma e l’inammissibilità della seconda censura.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società: la mancata richiesta del fascicolo d’ufficio non rende improcedibile il ricorso quando il fascicolo non è necessario per decidere questioni di diritto; il primo motivo non era nuovo perché poneva una questione giuridica che non richiedeva accertamenti fattuali; non si era formato un giudicato interno, poiché le censure investivano la sussunzione dei fatti nella disciplina catastale e non la ricostruzione delle caratteristiche materiali dei beni. Ha quindi accolto congiuntamente i due motivi. La categoria catastale E è incompatibile con immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciale o industriale: per i beni portuali rileva la funzione concretamente esercitata secondo parametri imprenditoriali, non la mera localizzazione nell’area portuale né l’interesse pubblico dell’attività. La disciplina introdotta dalla legge n. 205/2017, che consente il classamento in E/1 per determinate aree portuali e depositi funzionali, opera dal 1° gennaio 2020 e non regola il classamento oggetto della controversia, relativo a una proposta Docfa del 2012. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CGT di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    La classificazione in categoria E è incompatibile con immobili o porzioni di immobili che, pur ricadendo in un’area portuale o essendo destinati a un servizio di interesse pubblico, presentino autonomia funzionale e reddituale e siano destinati a uso commerciale o industriale.

  • art. 1, commi 578 e 579, l. n. 205/2017

    Si tratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall' 1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205).

    La disciplina speciale che consente il classamento in E/1 di determinate aree portuali e dei depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali decorre dal 1° gennaio 2020 e non può essere applicata retroattivamente a classamenti anteriori.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

    La categoria D comprende immobili con destinazione industriale o commerciale e capacità reddituale, per i quali una diversa destinazione richiederebbe radicali trasformazioni; la categoria concreta va individuata in relazione alle caratteristiche oggettive del bene.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In altri termini, la denuncia consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) senza rimettere in discussione la natura delle aree accatastate, ma solo l’erronea sussunzione del fatto nella normativa sopravvenuta.

    È deducibile come violazione o falsa applicazione di legge l’erronea sussunzione di fatti non rimessi in discussione nella fattispecie normativa applicabile.

Massime di principio

  • Per il classamento catastale degli immobili situati in area portuale non è decisiva la localizzazione del bene né la natura di pubblico interesse del servizio: occorre verificare la funzione oggettiva dell’immobile e se esso sia impiegato in un’attività svolta secondo parametri imprenditoriali.
  • La categoria catastale E non è attribuibile a immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale o industriale quando presentino autonomia funzionale e reddituale; l’esercizio di un’attività lucrativa in area demaniale o in forza di concessione non esclude tale autonomia.
  • La potenzialità reddituale catastale va apprezzata prioritariamente in relazione alle caratteristiche oggettive, alla destinazione funzionale e produttiva e alle potenzialità di utilizzo del bene, non alla qualifica soggettiva del titolare né al solo uso concreto contingente.
  • La disciplina della legge n. 205/2017 che ammette il classamento in E/1 di determinate aree portuali e depositi funzionali ha efficacia dal 1° gennaio 2020 e non può essere applicata a periodi o classamenti anteriori.
  • La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di merito non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione quando l’esame del fascicolo non è necessario per decidere le questioni prospettate.
  • Una censura che contesta la riconduzione di fatti accertati alla fattispecie legale applicabile pone un vizio di sussunzione e non rimette necessariamente in discussione l’accertamento fattuale; una questione giuridica che non richieda preliminari accertamenti di fatto può essere esaminata in cassazione anche se non trattata nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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