Sentenza n. 1021/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 146/2024 depositata e resa pubblica il 14.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 146/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 146/2024, divenuta irrevocabile, notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione alle statuizioni del giudice ordinario. È stata inoltre chiesta la corresponsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la perdurante inadempienza del Ministero e ha accolto il ricorso quanto all'obbligo di esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con termine di ulteriori sessanta giorni e facoltà di subdelega. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo già adeguata la previsione della sentenza ottemperanda relativa alla corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione, considerata equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e prevedere, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta e una penalità di mora. Nel caso concreto, la penalità è stata ritenuta non necessaria perché la sentenza da eseguire già prevedeva la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine, indicando puntualmente gli adempimenti necessari e detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire prevede già un meccanismo di rivalutazione o di maggiorazione economica ritenuto equo e sufficiente a compensare il ritardo nell'adempimento.
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