Cassazione Civile, Ordinanza n. 29130/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a somme per ILOR dovute per l'anno 1986, pretese in forza di una precedente sentenza della Corte di cassazione passata in giudicato. La cartella era stata già in precedenza emessa e poi erroneamente sgravata dall'Ufficio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su due motivi di appello, uno relativo all'omessa pronuncia del primo giudice e alla pretesa contraddittorietà/motivazione della sentenza di primo grado, l'altro relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 212 del 2000; 2) violazione degli artt. 17 e 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la cartella fosse decaduta perché notificata oltre il termine applicabile, che la pretesa dovesse ricondursi invece alla disciplina dell'art. 43; 3) violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per tardiva notifica della cartella. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ma ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha inoltre ritenuto infondati, esaminandoli unitariamente, il secondo e il terzo motivo. In particolare, ha escluso che fosse rilevante la mancata indicazione del responsabile del procedimento per cartelle notificate prima del 1 giugno 2008, e ha affermato che la pretesa fiscale trovava titolo in una sentenza passata in giudicato; pertanto, il credito era azionabile nel termine decennale di prescrizione decorrente dal giudicato e non nei termini decadenziali previsti per i crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione. La precedente emissione di una cartella poi sgravata non impediva una nuova riscossione, salvo che fosse stato accertato che le somme non erano dovute, circostanza non dedotta. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore della sola Equitalia Nord Spa e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato il parametro di legittimità invocato per denunciare rispettivamente violazioni di legge e nullità per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura di omessa pronuncia sul vizio processuale del primo giudice è stata ritenuta non proponibile.
art. 7 L. 212/2000
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità delle cartelle emesse prima della previsione sanzionatoria specifica introdotta nel 2008.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
non determina improcedibilità il mancato deposito del fascicolo di parte del ricorrente nei giudizi tributari, poiché il fascicolo resta acquisito al fascicolo d'ufficio salvo restituzione irrituale.
art. 17 d.P.R. 602/1973
si applica ai crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione; non alla riscossione di un credito già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
art. 43 d.P.R. 602/1973
non è la norma applicabile alla fattispecie, poiché la pretesa non derivava da un mero rimborso non dovuto ma da un credito definitivamente accertato in giudizio.
art. 25 d.P.R. 602/1973
la decadenza ivi prevista è stata esclusa perché riferita a tutt'altra ipotesi di riscossione; nel caso concreto opera il diverso termine di prescrizione decennale dalla sentenza passata in giudicato.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007
ha introdotto la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, ma solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008.
L. 31/2008
ha convertito, con modificazioni, il d.l. 248/2007, rendendo applicabile la nuova sanzione di nullità nei limiti temporali indicati.
art. 25, comma 2, d.lgs. 546/1992
nei ricorsi contro sentenze delle commissioni tributarie i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio.
art. 369, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione alla trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di cassazione nei giudizi tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia, che riguarda domande ed eccezioni di merito; per le eccezioni processuali rileva piuttosto la loro riproposizione in appello.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non determina nullità della cartella se la cartella è anteriore alla disciplina sanzionatoria introdotta nel 2008, applicabile solo ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008.
- Quando la pretesa tributaria trae fonte da una sentenza passata in giudicato e non occorrono ulteriori attività di quantificazione dell'imposta, il credito è azionabile nel termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal giudicato; non si applicano i termini decadenziali previsti per gli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
- L'eventuale sgravio erroneo di una precedente cartella non impedisce la rinnovazione della riscossione dello stesso credito, salvo che sia stato accertato in modo definitivo che le somme non sono dovute.
- Nei ricorsi per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie, la parte non è tenuta a produrre il proprio fascicolo di parte ai fini dell'art. 369 c.p.c., poiché esso resta acquisito al fascicolo d'ufficio salvo restituzione irrituale.
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