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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08952/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p., osservando che l'impugnazione non conteneva una critica argomentata e puntuale alla motivazione della sentenza d'appello. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con l'ordinanza, il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 marzo 2025. L'unico motivo deduceva presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato e la mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano formulate in modo generico e non specifico: mancava un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non erano indicate con precisione le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso, né quali censure di appello sarebbero state trascurate dal giudice territoriale.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per chiedere la declaratoria di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della verifica, perché considera il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Indicato come norma che impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato, insieme all'art. 581 c.p.p., come norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi di impugnazione non specifici o non conformi ai requisiti di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione, indicando in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a deduzioni generiche o assertive, senza chiarire quali profili della motivazione di appello siano erronei o quali doglianze già svolte in appello siano state omesse dal giudice di merito.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta in sede di legittimità mediante censure generiche: occorre pur sempre un motivo specifico e autosufficiente che consenta alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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