Sentenza n. 2421/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 60/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 60/2025, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 60/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergli a disposizione il beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 19 febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 4 agosto 2025, ma il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. È stato quindi proposto ricorso per ottemperanza, con richiesta di accertare l’inadempimento, fissare un termine per l’esecuzione, nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, considerando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle competenze necessarie. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Ha inoltre stabilito le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere e accogliere la domanda di ottemperanza, ordinando all’Amministrazione l’esecuzione del titolo e adottando le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere in sede di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale del 3 dicembre 1991, n. 75, per il rimborso delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’Amministrazione ne sia stata posta a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine legale per l’adempimento previsto per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Gli atti e i documenti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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