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Sentenza

Sentenza n. 2421/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 60/2025

Giustizia amministrativa202504174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 60/2025, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 60/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergli a disposizione il beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 19 febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 4 agosto 2025, ma il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. È stato quindi proposto ricorso per ottemperanza, con richiesta di accertare l’inadempimento, fissare un termine per l’esecuzione, nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, considerando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle competenze necessarie. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Ha inoltre stabilito le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere e accogliere la domanda di ottemperanza, ordinando all’Amministrazione l’esecuzione del titolo e adottando le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere in sede di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale del 3 dicembre 1991, n. 75, per il rimborso delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’Amministrazione ne sia stata posta a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine legale per l’adempimento previsto per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
  • Gli atti e i documenti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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