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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-502/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 5 October 2022. — Philip Morris Products SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark representing black and white lines – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-502/21

Giurisprudenza europea62021TJ0502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Philip Morris contro il diniego di registrazione di un marchio figurativo dell’UE composto da linee nere e bianche. Conferma che il segno non ha carattere distintivo perché il pubblico lo percepirebbe come elemento decorativo, non come indicatore dell’origine commerciale. Viene inoltre escluso il vizio di motivazione della decisione dell’EUIPO.

Nullità del rifiuto di registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo composto da linee nere e bianche, per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se un segno figurativo costituito da una combinazione di linee nere e bianche, privo di elementi particolarmente elaborati, sia idoneo a distinguere l’origine commerciale dei prodotti della classe 34 oppure debba essere respinto perché privo di carattere distintivo; e se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata, anche alla luce di altri marchi che il richiedente riteneva comparabili.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che un segno figurativo è registrabile solo se, valutato in relazione ai prodotti e alla percezione del pubblico di riferimento, è idoneo a indicare l’origine commerciale; non basta che non sia una figura geometrica elementare o che presenti una certa originalità apparente. Nel caso di specie, la combinazione di linee nere e bianche non offriva elementi facilmente e immediatamente memorizzabili dal pubblico, risultava percepita come decorativa o ornamentale e, quindi, era priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La motivazione della decisione dell’EUIPO è stata ritenuta sufficiente perché spiegava, in modo chiaro, sia la non comparabilità con altri marchi sia le ragioni del rigetto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Rifiuto di registrazione di un marchio figurativo composto da linee nere e bianche per difetto di carattere distintivo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2021, confermativa del rigetto di una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per un segno figurativo in bianco e nero. Il segno era destinato a prodotti della classe 34 e l’EUIPO lo aveva ritenuto privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente, Philip Morris Products SA, aveva depositato il 11 giugno 2020 una domanda di registrazione di un marchio figurativo costituito da linee nere e bianche. L’esaminatore aveva respinto la domanda con decisione del 18 novembre 2020, applicando il motivo assoluto di rifiuto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Dopo il reclamo del 14 gennaio 2021, la commissione di ricorso aveva confermato il diniego, osservando che il segno non sarebbe stato facilmente e immediatamente memorizzabile dal pubblico rilevante e sarebbe stato percepito piuttosto come decorativo o ornamentale.

Domande e motivi dedotti in giudizio

Nel ricorso dinanzi al Tribunale, la società ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione e la condanna dell’EUIPO alle spese. I motivi principali erano due:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sostenendo che il segno non era una forma geometrica elementare, era originale e poteva essere facilmente memorizzato;
  • difetto di motivazione, poiché la commissione di ricorso non avrebbe spiegato in modo adeguato perché il segno fosse privo di carattere distintivo nonostante l’esistenza di altri marchi, a suo dire, comparabili.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama che il carattere distintivo va valutato in relazione:

  • ai prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione;
  • alla percezione del pubblico di riferimento.

Viene ricordato che un marchio deve consentire al consumatore di identificare l’origine commerciale dei prodotti e distinguerli da quelli di altre imprese. Il Tribunale richiama anche l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE quanto all’obbligo di motivazione degli atti dell’EUIPO.

Ragionamento del Tribunale sul carattere distintivo

Il Tribunale osserva innanzitutto che il segno non rappresenta né una forma geometrica di base né una forma eccessivamente semplice. Tuttavia, ciò non basta di per sé a fondarne la distintività: occorre che il marchio presenti elementi facilmente e immediatamente memorizzabili, tali da essere percepiti subito come indicazione dell’origine commerciale.

Nel caso di specie, il segno consiste in una combinazione di linee nere, alcune delle quali formano un angolo. Il Tribunale ritiene che:

  • le singole linee sono troppo semplici per comunicare un messaggio memorizzabile;
  • il contrasto cromatico deriva solo dall’uso del bianco e nero, combinazione comune e non idonea, da sola, a conferire distintività;
  • eventuali effetti di movimento o di contorno, anche se ipotizzabili, emergerebbero solo dopo un esame analitico del segno e non sarebbero quindi percepiti immediatamente;
  • non è stata fornita prova che l’eventuale diversa percezione del segno, in ragione dell’angolo di osservazione, lo renda idoneo a fungere da indicatore di origine.

Il Tribunale distingue inoltre il caso da precedenti riguardanti curve grigia e verde, nei quali i segni evocavano visivamente la lettera “c” o una luna crescente e presentavano caratteristiche grafiche più marcate. Qui, al contrario, il segno non esprime più della somma delle sue linee ed è dunque percepito dal pubblico come elemento decorativo. Ne deriva la conferma della mancanza di carattere distintivo.

Interesse generale e irrilevanza dell’assenza di pregiudizio ai concorrenti

La ricorrente sosteneva che l’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), imporrebbe la registrazione quando i concorrenti non risultano concretamente danneggiati. Il Tribunale respinge l’argomento, ricordando che tale interesse generale è inscindibile dalla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’identità di origine del prodotto o servizio. Non è quindi sufficiente che la registrazione non danneggi i concorrenti: il segno deve comunque essere idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese.

Sulla motivazione della decisione impugnata

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva spiegato, nei paragrafi 31-41 della decisione impugnata, di non essere vincolata dalle decisioni invocate dalla ricorrente e che, in ogni caso, quei precedenti riguardavano marchi non comparabili. La motivazione è quindi ritenuta sufficiente ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 296 TFUE, perché consente di comprendere in modo chiaro e univoco le ragioni del rigetto.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Di conseguenza, Philip Morris Products SA è condannata alle spese, conformemente alle regole processuali applicabili e alla domanda dell’EUIPO.

Principio desumibile dalla pronuncia

Un marchio figurativo composto da linee semplici e prive di elementi grafici capaci di essere immediatamente memorizzati non è registrabile se il pubblico lo percepisce come decorativo e non come indicatore dell’origine commerciale. La mancata comparabilità con altri marchi e l’assenza di pregiudizio per i concorrenti non bastano a superare il motivo assoluto di rifiuto fondato sulla mancanza di carattere distintivo.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaproprietà intellettualemotivi assoluti di rifiutocarattere distintivomotivazione degli atti amministrativi

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