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Sentenza

Sentenza n. 1752/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 1687/2023.

Giustizia amministrativa202401035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva annullato la decadenza dalla concessione di un alloggio di servizio per mancato pagamento di rette e oneri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la decadenza dalla concessione di un alloggio di servizio militare, dichiarata nei confronti della coniuge superstite dell'originario concessionario ai sensi dell'art. 330, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 90/2010, per il mancato pagamento di rette e oneri entro sessanta giorni dalla scadenza, con un passivo indicato in circa 14.858 euro e ordine di rilascio dell'immobile. La destinataria occupava l'alloggio quale coniuge superstite del precedente concessionario, già collocato in quiescenza, e quindi quale utente sine titulo appartenente, secondo la prospettazione originaria, a una categoria protetta. La vicenda era connessa anche alla contestazione della quantificazione del canone e all'applicabilità dell'art. 286, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare e del decreto ministeriale 16 marzo 2011. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo illegittimi gli atti impugnati, anche per disparità di trattamento. Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando e violazione dell'art. 286 d.lgs. n. 66/2010, sostenendo la legittimità della decadenza a fronte del mancato adempimento degli obblighi economici e del piano di rientro concordato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, rigettando il ricorso proposto in primo grado. Ha ritenuto pacifico che l'appellata fosse utente sine titulo dell'alloggio, poiché occupava il bene quale coniuge superstite dell'originario concessionario, il quale era già in quiescenza al momento del decesso e non aveva quindi più titolo all'occupazione. Dopo il subentro, l'Amministrazione aveva quantificato il conguaglio degli oneri dovuti; l'interessata aveva accettato i termini di pagamento e concordato un piano di rientro, successivamente non rispettato. Da ciò il giudice ha desunto la legittimità della dichiarazione di decadenza dalla concessione. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, poiché non risultava provata l'esistenza di altri utenti nella stessa situazione identica o analoga nei tratti essenziali. Il Consiglio di Stato ha precisato che non può invocarsi come parametro di disparità un eventuale provvedimento più favorevole, ove questo possa essere il risultato di un errore amministrativo, che non deve essere perpetuato. Le spese del doppio grado sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 286, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.

    La disposizione si applica agli utenti privi di titolo alla concessione dell'alloggio e conferma, oltre alla disciplina del canone, l'obbligo di rilascio dell'immobile.

  • art. 286, comma 3-bis, d.lgs. n. 66/2010

    Con decreto del Ministero della Difesa (...), si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della Difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del Territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione.

    La norma è richiamata nella controversia quale disciplina invocata dall'occupante per la rideterminazione del canone; la decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione dei criteri di rideterminazione, concentrandosi sul mancato pagamento e sulla legittimità della decadenza.

  • art. 330, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 90/2010

    Decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio per il mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.

    Il mancato pagamento degli oneri dovuti, nonostante la quantificazione degli importi e l'accettazione di un piano di rientro non adempiuto, legittima la decadenza dalla concessione.

  • art. 333 d.P.R. n. 90/2010

    La disposizione è richiamata quale base dell'avvertimento di rilascio dell'alloggio conseguente alla decadenza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza da remoto; non incide sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • L'occupante sine titulo di un alloggio di servizio, anche quando sia subentrato quale coniuge superstite dell'originario concessionario, resta soggetto all'obbligo di pagamento degli oneri dovuti e all'obbligo di rilascio secondo la disciplina applicabile.
  • Quando l'occupante accetta la quantificazione degli importi dovuti e concorda con l'Amministrazione un piano di rientro, il mancato rispetto del piano può legittimare la decadenza dalla concessione dell'alloggio per mancato pagamento, ai sensi dell'art. 330, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 90/2010.
  • Il vizio di disparità di trattamento richiede la dimostrazione di situazioni identiche o almeno analoghe nei tratti essenziali e caratterizzanti; il riferimento generico a provvedimenti più favorevoli adottati nei confronti di altri soggetti non è sufficiente.
  • Un destinatario di un provvedimento sfavorevole ma legittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, un precedente provvedimento più favorevole qualora quest'ultimo possa costituire il risultato di un errore amministrativo, poiché l'Amministrazione non è tenuta a reiterare trattamenti illegittimi.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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